domenica 10 febbraio 2008

Italia ventre molle dell'immigrazione clandestina



di Antonio Maglietta - 9 febbraio 2008

Stop all'Italia come ventre molle della lotta all'immigrazione clandestina: l'altolà arriva dalla Cassazione secondo cui commette reato il clandestino, e chi lo aiuta, che è di passaggio in Italia per raggiungere altri Paesi dell'Unione europea. Occasione per esprimere questo punto di vista, invitando i giudici di merito a non essere indulgenti con chi favorisce il traffico dei clandestini, è stata la sentenza n. 6398, con cui è stato precisato che gli Stati devono far fronte comune per far cessare questi fenomeni di immigrazione irregolare. La prima sezione penale della Cassazione ha accolto il ricorso della Procura di Trieste presentato contro la sentenza di assoluzione disposta, a maggio 2007, dal Tribunale di Tolmezzo, nei confronti di due cittadini ucraini che avevano aiutato tre connazionali ad attraversare l'Italia dichiarando poi che il passaggio era finalizzato esclusivamente al rientro nel Paese d'origine. Gli imputati, infatti, si sono difesi sostenendo che i tre loro «amici» stavano rientrando in Ucraina via Italia, Austria, Ungheria e Romania, in linea col principio secondo cui il transito momentaneo e provvisorio non costituisce reato mentre lo è la permanenza senza permesso. Un passaggio tecnico che potrebbe sembrare superfluo ma è determinante nella lotta all'immigrazione clandestina e al traffico degli esseri umani. Secondo la Procura triestina, invece, «ove si ritenesse penalmente irrilevante un ingresso per il solo fatto che chi lo compie assicura solo di essere solo in transito e di essere diretto al proprio Paese, mancando ogni possibilità di controllare la serietà di queste dichiarazioni, si finirebbe col rendere sostanzialmente ineffettiva la norma che punisce la clandestinità». La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha accolto questa tesi annullando l'assoluzione e rinviando gli atti alla Corte d'appello di Trieste che ora dovrà processare i tre ucraini.

Secondo il collegio «l'articolo 12 del Testo Unico sull'immigrazione punisce chiunque compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero». Non solo. «La fattispecie criminosa - spiega ancora la Cassazione - non è più soltanto integrata dalle condotte dirette ad agevolare l'ingresso in Italia di stranieri extracomunitari in violazione della disciplina italiana sull'immigrazione, ma ricomprende anche tutte quelle condotte finalizzate a permettere l'entrata illegale in altri Stati confinanti, dei quali cioè lo straniero non è cittadino o non ha titolo di residenza permanente». Alla base della decisione c'è l'accordo di Schengen nel quale gli Stati si sono impegnati, di fatto, a far fronte comune per contrastare l'immigrazione irregolare. Quindi è reato favorire anche il solo transito attraverso i confini italiani di immigrati, senza permesso di soggiorno, diretti verso altre destinazioni: viola le norme sull'immigrazione chi «procura l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata di tale ingresso, né la destinazione finale del trasferimento.

In pratica la Cassazione conferma la linea dura della legge Bossi-Fini sull'immigrazione irregolare, afferma che il nostro paese non deve essere «il ventre molle dell'immigrazione clandestina», dando quindi una interpretazione più restrittiva della norma in modo anche da «tutelare gli altri Stati membri dell'Unione Europea». Il governo Prodi, ancora in carica per il disbrigo degli affari correnti, nel frattempo che fa? Annuncia, nello stesso giorno in cui viene resa nota la citata sentenza, che una direttiva del Ministro dell'Interno renderà più veloci le concessioni dei permessi di soggiorno (cosa condivisibile) senza però fare alcun accenno a maggiori controlli per evitare furbate o traffici illeciti. Ogni commento sarebbe superfluo.

Antonio Maglietta

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