lunedì 21 aprile 2008

Damiano fa il furbo sui call center


di Antonio Maglietta - 19 aprile 2008

Con ricorso depositato il 10 marzo 1998, una società esercente attività di prestazioni di servizi per il settore pubblicitario conveniva l'Inps avanti al Tribunale di Padova per sentire accertata la natura autonoma del rapporto di lavoro intercorso con 27 lavoratori, in maggior parte donne, con mansioni di telefonista o segretaria, di cui al verbale ispettivo n. 7314/97 dell'11 novembre 1997. Il Tribunale, con sentenza n. 19/2001, dava ragione alla società. La Corte di Appello di Venezia, invece, in parziale riforma della decisione del Tribunale, dichiarava che il lavoro svolto da n. 15 dipendenti, tra quelli indicati nel rapporto ispettivo, aveva natura subordinata e di conseguenza condannava la società al pagamento dei contributi. Per la cassazione di tale sentenza la società aveva proposto ricorso alla Suprema Corte (sezione lavoro). La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9812/2008, depositata il 14 aprile scorso, ha respinto il ricorso.

Apriti cielo. L'Unità, in una intervista al Ministro del Lavoro, Cesare Damiano, ha preso la palla al balzo ed ha titolato giovedì a pag. 17: Sui precari aveva ragione il governo. La sentenza della Cassazione va nella direzione indicata dal ministero del lavoro.Quale? E' lo stesso Damiano a precisarlo nell'intervista: quella indicata dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 17 del 14 giugno 2006, dall'avviso comune delle parti sociali del 4 ottobre 2006 e dall'inserimento delle normative nella Finanziaria 2007.

In sostanza Damiano, pur riconoscendo la bontà della Legge Biagi in materia, si è arrogato la patente di erogatore di tutele a favore dei giovani che lavorano nei call center. Niente di più falso. Si legge infatti nella citata sentenza: «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro ed il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale. Costituiscono poi indici sintomatici della subordinazione, valutabili dal giudice del merito sia singolarmente che complessivamente, l'assenza del rischio di impresa, la continuità della prestazione, l'obbligo di osservare un orario di lavoro, la cadenza e la forma della retribuzione, l'utilizzazione di strumenti di lavoro e lo svolgimento della prestazione in ambienti messi a disposizione dal datore di lavoro (vedi tra le tante Cass. n. 21028/2006, n. 4171/2006, n. 20669/2004)».

Altro che direzione indicata dal Ministero del Lavoro! La direzione l'ha indicata la Legge Biagi e la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione che, come è possibile prendere atto leggendo la sentenza, è arrivata a certe conclusioni ben prima della famosa circolare a cui fa riferimento Damiano che è datata 14 giugno 2006. Siamo alle solite e, ancora una volta, va registrato che, nonostante la dura sconfitta sancita dalle urne, gli esponenti del governo di centrosinistra ancora si ostinano a rivendicare presunti meriti che in realtà non hanno. Ma se proprio insistono almeno uno va riconosciuto: essere stati al governo due anni anziché i canonici cinque. Per il bene del Paese è un merito che gli riconosciamo.

Antonio Maglietta

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