giovedì 20 settembre 2007

Un'inutile Commissione


di Antonio Maglietta - 20 settembre 2007


In questi giorni la Camera sta votando il progetto di legge presentato dal Ministro della Funzione Pubblica, Luigi Nicolais, recante il titolo «Modernizzazione, efficienza delle Amministrazioni pubbliche e riduzione degli oneri burocratici per i cittadini e per le imprese» (A.C. 2161/A). Il Ministro, oramai da diverso tempo, sta rilasciando numerose interviste sui giornali per glorificare le sue iniziative. Uno dei cavalli di battaglia per dimostrare la bontà delle sue proposte è la previsione dell'istituzione della «commissione indipendente per la valutazione delle Amministrazioni», inserita nel citato disegno di legge e precisamente all'articolo 10-bis. La nuova struttura, nelle intenzioni di Nicolais, dovrebbe essere lo strumento per combattere i casi di nullafacenza conclamata nel pubblico impiego. La presenza o meno di questo specifico articolo è stata abbastanza tormentata. Dapprima presentato in pompa magna dal Ministro Nicolais, il provvedimento aveva subito ricevuto il niet dei sindacati e della sinistra massimalista. L'affossamento aveva fatto rumore e molti, anche all'interno dello stesso centrosinistra, non l'avevano presa bene. Il testo, quindi, era stato mestamente ritirato ma, a causa del pressing di alcuni esponenti dell'area riformista del centrosinistra e dello stesso Ministro della Funzione Pubblica, è stato recentemente reinserito nel progetto di legge con qualche piccola modifica rispetto alla versione originale.
Ma quali sono i compiti di questa commissione e, soprattutto, quali sono le modifiche apportate rispetto alla precedente versione? Si legge testualmente all'articolo 10-bis del progetto di legge (A.C. 2161/A):
assicura attività di monitoraggio, valutazione e verifica, anche con l'ausilio dei servizi di controllo interno ovvero dei nuclei di valutazione, dei risultati conseguiti, in termini di qualità dei servizi dalle amministrazioni pubbliche, svolgendo le correlate attività di raccolta e di analisi dei dati;
promuove la conoscenza e la diffusione delle tecniche e delle migliori pratiche, anche sviluppate ed utilizzate in àmbito internazionale, nel campo della valutazione delle amministrazioni pubbliche; definisce i requisiti, anche di professionalità ed imparzialità, dei componenti i servizi di controllo e valutazione ai fini di favorirne l'indipendenza di giudizio;
provvede alla elaborazione di linee guida, modelli di valutazione del personale, compresi i dirigenti, studi di settore, indicatori e standard di qualità, in particolare per quanto concerne l'attività di supporto alle amministrazioni pubbliche per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate da amministrazioni, enti o aziende pubblici;
effettua, anche in relazione ai parametri del settore privato, attività di ricerca avvalendosi delle analisi e di dati statistici omogenei resi disponibili dagli enti e dagli istituti che svolgono rilevazioni, con riferimento ai livelli e agli andamenti del costo del lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche; formula pareri, da trasmettere ai soggetti della contrattazione collettiva, in ordine alle disposizioni contrattuali che prevedono forme di retribuzione legate ai risultati e alla loro applicazione;
pubblica i risultati dell'attività di monitoraggio e di valutazione e delle indagini effettuate sulla percezione degli utenti;
esamina, attraverso proprie indagini e attraverso segnalazioni e istanze di qualunque soggetto pubblico e privato, casi di scarsa efficacia e efficienza dell'azione delle amministrazioni pubbliche, e effettua specifiche segnalazioni e formula raccomandazioni, da rendere anche pubbliche, alle amministrazioni interessate anche richiedendone l'attivazione di interventi ispettivi;
redige e presenta una relazione annuale al Parlamento e al Presidente dei Consiglio dei Ministri sulla situazione dei livelli e della qualità dei servizi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e locali, nonché sull'attività svolta; sollecita la pubblicazione, ad opera di ciascun organo di valutazione, di un rapporto annuale sulla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, con riguardo alla quale svolge la sua attività.
Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente? Le due versioni sono pressoché identiche, se non per un piccolo particolare non proprio indifferente. Nella vecchia versione, la commissione aveva anche la seguente funzione - rif. Art. 16-ter, comma 1, lettera d) - : «nelle ipotesi in cui rileva casi di inefficacia, inefficienza, mancato rispetto degli standard di qualità dell'attività delle amministrazioni pubbliche e dei livelli essenziali delle prestazioni, effettua specifiche segnalazioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che adotta le iniziative di propria competenza, nonché, ove ravvisi un danno per la finanza pubblica, alle procure regionali della Corte dei conti e ai Collegi dei revisori dei conti. Ai fini della predetta rilevazione, la Commissione può anche richiedere ispezioni specifiche ovvero a campione da parte dei servizi ispettivi delle singole amministrazioni, nonché dell'ispettorato della funzione pubblica che può avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza; il predetto Corpo agisce nell'esercizio dei poteri di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, e successive modificazioni.» Insomma, prima c'era una consequenzialità di atti che avrebbe portato direttamente il Ministro della Funzione Pubblica ad adire, nei casi di specie, le procure regionali della Corte dei conti e i Collegi dei revisori dei conti. Ora quel riferimento è scomparso e con esso tutto il dato sanzionatorio che, nell'attuale versione, viene sostituito con una semplice raccomandazione rivolta alle amministrazioni interessate.
Non sarebbe meglio, invece, ricostruire la catena gerarchia nel pubblico impiego e responsabilizzare i dirigenti? Tralasciando, quindi, i giudizi sulla bontà stessa dell'istituzione di una struttura del genere, alla fine della fiera, la commissione anti-nullafacenti, senza la previsione di un dato sanzionatorio veramente incisivo, nasce già depotenziata e, nonostante i proclami del centrosinistra, già si candida a diventare l'ennesima struttura inutile della pubblica amministrazione nostrana.


Antonio Maglietta

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