martedì 3 luglio 2007

Lavori socialmente utili: i «fantasmi» della Pubblica Amministrazione


di Antonio Maglietta - 3 luglio 2007


Il governo di Romano Prodi, con la Finanziaria 2007, ha cercato di conquistare facili consensi attraverso le cosiddette «stabilizzazioni nel pubblico impiego», che avrebbero avuto l'effetto miracoloso di determinare la scomparsa del precariato nella Pubblica Amministrazione, o almeno così è stata venduta mediaticamente l'operazione. Le norme del «miracolo sociale», già alla prima uscita, sono state tacciate come incostituzionali dall'opposizione parlamentare ma, incurante di tutto e di tutti e delle numerose critiche ricevute, il centrosinistra al governo ha deciso di andare diritto per la sua strada.
Addirittura, non contenti, con un disegno di legge varato dal Consiglio dei Ministri del 24 aprile scorso, su proposta del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, è stata prevista una modifica alla legge Finanziaria 2007 con la previsione di una maxisanatoria di lavoratori socialmente utili in Calabria. Sanatoria che, stando ai calcoli dello stesso provvedimento, costerebbe 60 milioni di euro per l'anno 2007: onere inopinatamente finanziato da tagli alla spesa destinati alla protezione civile.
Il provvedimento in questione, una vera regalia politica fatta ad uno dei padri nobili del nascente Partito Democratico, il Presidente della Regione Calabria, Agazio Loiero, prevede una modifica (integrativa) all'art. 1, comma 1156, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per l'anno 2007). Si tratta della norma che concede la possibilità per i comuni con meno di 5.000 abitanti, che hanno vuoti in organico, di procedere ad assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili nel limite massimo complessivo di 2.450 unità. Insomma, è la norma che permette la stabilizzazione degli lsu. Ed è proprio in merito a questi ultimi che vale la pena soffermarsi. Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato (SEZ. VI - sentenza 27 giugno 2007 n. 3664 - Pres. Trotta, Est. Cafini - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (Avv. Stato Tortora) c. Cutrino ed altri (n.c.) - annulla T.A.R. Puglia - Lecce Sez. II, sent. 19 maggio 2001, n. 2276) ha sancito che (confermando l'orientamento espresso da ultimo anche la sentenza n. 1253/2007): « (...) gli interessati non hanno avuto alcun rapporto di lavoro con lo Stato o con enti locali, ma hanno partecipato soltanto a progetti, predisposti dagli stessi enti locali (nella specie: provincia di Lecce) relativi all'impiego di L .S. U nella scuola e, come tali, inidonei a far instaurare, per espressa disposizione di legge, rapporti di impiego con gli enti locali, anche perché retribuiti dall'INPS attraverso il Fondo Nazionale per l'Occupazione e l'Impiego gestito dal Ministero del Lavoro, né utili a potere incidere sul bilancio o sulla pianta organica degli enti utilizzatori. Pertanto appare evidente nella specie la mancanza in capo ai ricorrenti originari di un requisito essenziale per potere partecipare al concorso di cui trattasi, sicché deve ritenersi correttamente disposta l'impugnata esclusione sul presupposto dell'assenza di un rapporto di pubblico impiego (...). (...) la Sezione ha avuto già occasione di affermare - con giurisprudenza ormai consolidata dalle quale il Collegio non intende discostarsi - che le caratteristiche dei lavori socialmente utili non ne consentono la qualificazione come rapporto di impiego; e ciò per la considerazione che il rapporto dei lavoratori socialmente utili trae origine da motivi assistenziali (rientrando nel quadro dei c.d. ammortizzatori sociali); e riguarda un impegno lavorativo certamente precario; non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento; presenta caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro, la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali. (in tal senso Cons. St. VI, 10.3. 2003, n. 1301-1307; 18.3.2003, n. 1424; 17.9. 2003, n. 5278; 31.8.2004 n. 5726)».
In estrema sintesi, alla luce della citata sentenza, un lsu non potrebbe qualificarsi come impiegato pubblico non avendo avuto alcun rapporto di lavoro né con lo Stato né con enti locali.Insomma, è possibile parlare di stabilizzazione con la Finanziaria 2007 se giuridicamente non è mai esistito un rapporto di lavoro? La stabilizzazione prevede, come elemento essenziale, un rapporto di lavoro pregresso ma, in questo caso, è proprio quello che manca. Quindi gli lsu possono essere considerati i fantasmi della Pubblica Amministrazione italiana. Insomma un vero e proprio guazzabuglio giuridico.
Domanda: è la politica del lavoro socialmente utile quella che il centrosinistra vuole attuare in sostituzione della legge Biagi? Una politica che, a partire dal 1997 ed incentivata da ultimo con la Finanziaria 2007, ha prodotto solo un immane spreco di denaro pubblico in cambio di posti di lavoro che addirittura una consolidata giurisprudenza qualifica come precari. Posti di lavoro che, tra le altre cose, non configurano, paradossalmente, neanche un rapporto di lavoro con lo Stato o con gli enti locali. Siamo dinanzi ad una vera e propria farsa con l'aggravante della perseveranza.
Il centrosinistra parla tanto di lotta al precariato ma, stando ai fatti, le forme di lavoro precario sono state avallate (e continuano ad esserle) proprio da loro e quello degli lsu è il caso più eloquente. La legge Biagi, invece, ha avuto il grande merito di mettere delle regole chiare laddove prima c'era solo il far west giuridico. Insomma, la vera lotta al precariato l'ha fatta, con i fatti, il governo Berlusconi. Il governo Prodi, invece, ha dispensato solo guazzabugli giuridici (vedi creazione lsu nel 1997) e, nel migliore dei casi, pure e semplici illusioni (vedi norme Finanziaria 2007 sulle c.d. stabilizzazioni nel pubblico impiego).
Antonio Maglietta

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