giovedì 19 aprile 2012

RIFORMA GOVERNO MONTI SU ART. 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI IN MATERIA DI LICENZIAMENTI INDIVIDUALI

1. PREMESSA
I licenziamenti individuali possono avvenire per:

a) giusta causa quando avviene un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire la prosecuzione, anche solo provvisoria, di quel vincolo fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore che costituisce il presupposto fondamentale per la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. Il licenziamento per giusta causa costituisce l'ipotesi estrema di licenziamento alla quale è legittimo fare ricorso solo come "extrema ratio": quando, cioè, nessun altro rimedio tutelerebbe adeguatamente gli interessi del datore. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore (art. 2221 c.c.) o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda (art. 2111 c.c.);

b) giustificato motivo:
- licenziamento c.d. economico per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa (c.d. giustificato motivo oggettivo);
- licenziamento c.d. disciplinare nel caso in cui ci sia un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro (c.d. giustificato motivo soggettivo).


2. OGGETTO DELLA RIFORMA
I punti salienti della bozza di riforma del governo Monti riguardano soprattutto i licenziamenti per giustificato motivo e l’area di applicazione dell’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, che interviene nel momento in cui non ci sono i presupposti previsti dalla legge per qualificare un licenziamento individuale come ‘giustificato’ e dispone il reintegro del lavoratore attraverso l’intervento del giudice.
Ecco come cambierebbe la normativa con la riforma:

a) Nel caso di licenziamento discriminatorio il giudice dispone la reintegrazione nel posto di lavoro quale che sia la dimensione di impresa.
Oggi la normativa è la stessa e, quindi, non cambia nulla di rilevante.

b) Nel caso di licenziamento disciplinare il giudice può scegliere tra reintegrazione, in caso di licenziamento manifestamente infondato, e indennizzo tra 12 e 24 mensilità.
Oggi se non ci sono violazioni gravi scatta l'obbligo di reintegro.

c) Nel caso di licenziamento per motivi economici ritenuto illegittimo dal giudice il datore di lavoro sarà condannato al pagamento di un'indennità. Nel caso di ''manifesta insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento'' per motivo economico il giudice potrà prevedere anche la reintegrazione.
Oggi se il lavoratore ricorre al giudice, e questo verifica che la ragione economica del licenziamento non c'è, si precede al reintegro.

d) E' obbligatorio indicare i motivi del licenziamento e tentare la conciliazione.
Oggi la motivazione arriva su esplicita richiesta da parte del lavoratore oggetto del licenziamento.

e) E' prevista l'introduzione di un processo speciale abbreviato per le controversie in materia di licenziamento.
Oggi si passa prima dal tentativo di conciliazione presso la Direzione provinciale del lavoro e poi, se questa non va a buon fine, si va in tribunale (con tutto quello che ne consegue in termine di lunghezza del giudizio).

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