mercoledì 21 gennaio 2009

NOTA A.C. 2031

NOTA

Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti (A.C. 2031 - già approvato dal Senato in data 18 dicembre 2008).

21 GENNAIO 2009

L'art. 1 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge in questione, uno o più decreti legislativi volti a riformare la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: relazioni sindacali come nel lavoro privato, miglioramento dell'efficienza della contrattazione collettiva, introduzione di sistemi di valutazione del personale per allinearsi agli standard qualitativi internazionali, valorizzazione del merito attraverso l'introduzione di meccanismi premiali, definizione di un sistema rigoroso di responsabilità, affermazione del principio di concorsualità nell'accesso alla Pa e nelle progressioni, territorializzazione delle procedure concorsuali con previsioni specifiche nei bandi relativamente alla residenza dei candidati. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei citati decreti legislativi, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri.

L'art. 2 modifica la disciplina della contrattazione collettiva nel settore pubblico al fine di conseguire una migliore organizzazione del lavoro. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: precisare gli ambiti della disciplina del rapporto di lavoro pubblico riservati rispettivamente alla contrattazione collettiva e alla legge; prevedere meccanismi di monitoraggio sull'effettività e congruenza della ripartizione delle materie attribuite alla regolazione della legge o dei contratti collettivi; prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, in caso di nullità delle clausole contrattuali per violazione di norme imperative e dei limiti fissati alla contrattazione collettiva; assicurare il rispetto dei vincoli di bilancio; prevedere, ai fini dell'accertamento dei costi della contrattazione integrativa, schema standardizzato di relazione tecnica recante i contenuti minimi necessari per la valutazione degli organi di controllo sulla compatibilità economico-finanziaria; potenziare le amministrazioni interessate al controllo attraverso il trasferimento di personale; riordinare le procedure di contrattazione collettiva nazionale, in coerenza con il settore privato nonché quelle della contrattazione integrativa e riformare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN); rafforzamento dell'indipendenza dell'ARAN dalle organizzazioni sindacali; potenziamento del potere di rappresentanza delle regioni e degli enti locali; ridefinizione della struttura e delle competenze dei comitati di settore, rafforzandone il potere direttivo nei confronti dell'ARAN; riduzione del numero dei comparti e delle aree di contrattazione; modificazione, in coerenza con il settore privato, della durata dei contratti al fine di ridurre i tempi e i ritardi dei rinnovi e di far coincidere il periodo di regolamentazione giuridica con quello di regolamentazione economica; rafforzamento del regime dei vigenti controlli sui contratti collettivi integrativi, in particolare prevedendo specifiche responsabilità della parte contraente pubblica e degli organismi deputati al controllo sulla compatibilità dei costi; semplificazione del procedimento di contrattazione anche attraverso l'eliminazione di quei controlli che non sono strettamente funzionali a verificare la compatibilità dei costi degli accordi collettivi; prevedere che le pubbliche amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione, sulle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, con possibilità di ambito territoriale e di riferimento a più amministrazioni; prevedere l'imputabilità della spesa per il personale rispetto ai servizi erogati e definire le modalità di pubblicità degli atti riguardanti la spesa per il personale e dei contratti attraverso gli istituti e gli strumenti previsti dal codice dell'amministrazione digitale.

L'art. 3 è finalizzato a modificare ed integrare la disciplina del sistema di valutazione delle strutture e dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare elevati standard qualitativi ed economici. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: individuare sistemi di valutazione delle amministrazioni pubbliche diretti a rilevare la corrispondenza dei servizi e dei prodotti resi ad oggettivi standard di qualità, rilevati anche a livello internazionale; prevedere l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predisporre, in via preventiva, gli obiettivi che l'amministrazione si pone per ciascun anno e di rilevare, in via consuntiva, quanta parte degli obiettivi dell'anno precedente è stata effettivamente conseguita, assicurandone la pubblicità per i cittadini, anche al fine di realizzare un sistema di indicatori; prevedere l'organizzazione di confronti pubblici annuali sul funzionamento e sugli obiettivi di miglioramento di ciascuna amministrazione, con la partecipazione di associazioni di consumatori e utenti, organizzazioni sindacali, studiosi e organi di informazione, e la diffusione dei relativi contenuti mediante adeguate forme di pubblicità, anche via internet; stabilire annualmente indicatori di andamento gestionale, comuni alle diverse amministrazioni pubbliche o stabiliti per gruppi omogenei di esse.

Dovranno essere riordinati gli organismi che svolgono funzioni di controllo e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche secondo i seguenti criteri: estensione della valutazione a tutto il personale dipendente e ai comportamenti organizzativi dei dirigenti; definizione di requisiti di elevata professionalità ed esperienza dei componenti degli organismi di valutazione; assicurazione della piena indipendenza e autonomia del processo di valutazione.

Altri obiettivi in materia di valutazione: prevedere, nell'ambito del riordino dell'ARAN, l'istituzione, in posizione autonoma e indipendente, di un organismo centrale che opera in collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di valutazione; assicurare la totale accessibilità dei dati relativi ai servizi resi dalla pubblica amministrazione, tramite la pubblicità e la trasparenza degli indicatori, attraverso internet; consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici, se dalla violazione di standard qualitativi ed economici derivi la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o consumatori.

L'art. 4 stabilisce i principi ed i criteri finalizzati a favorire il merito e la premialità: stabilire percentuali minime di risorse da destinare al merito e alla produttività del singolo; la valutazione positiva del singolo dipendente deve costituire un titolo rilevante nelle progressioni interne; le progressioni economiche devono avvenire secondo principi di selettività; definire una riserva di accesso dall'esterno alle posizioni economiche apicali nell'ambito delle rispettive aree funzionali, anche tramite un corso-concorso bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione; stabilire che le progressioni di carriera avvengano per concorso pubblico, limitando le aliquote da destinare al personale interno ad una quota comunque non superiore al 50 per cento.

L'art. 5 modifica la disciplina della dirigenza pubblica anche attraverso l'utilizzo di criteri propri del settore privato. Nell'esercizio della delega in materia il Governo dovrà attenersi, tra gli altri, a tali principi: affermare la piena autonomia e responsabilità del dirigente, in qualità di datore di lavoro pubblico (individuazione del profilo professionale necessario a svolgere tale lavoro, valutazione del personale, utilizzo dell'istituto della mobilità); prevedere una specifica ipotesi di responsabilità del dirigente nel caso di omessa vigilanza sulla effettiva produttività delle risorse umane assegnate e sull'efficienza della relativa struttura nonché, all'esito dell'accertamento della predetta responsabilità, il divieto di corrispondergli il trattamento economico accessorio; prevedere che l'accesso alla prima fascia dirigenziale avvenga mediante il ricorso a procedure selettive pubbliche concorsuali per una percentuale dei posti e prevedere, inoltre, che l'accesso sia subordinato a un periodo di formazione, non inferiore a quattro mesi, presso uffici amministrativi di uno Stato dell'Unione europea o di un organismo comunitario o internazionale, secondo modalità determinate da ciascuna amministrazione d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e con la Scuola superiore della pubblica amministrazione; valorizzare le eccellenze nel raggiungimento degli obiettivi fissati mediante erogazione mirata del trattamento economico accessorio ad un numero limitato di dirigenti; rivedere la disciplina delle incompatibilità per i dirigenti pubblici e rafforzarne l'autonomia rispetto alle organizzazioni rappresentative dei lavoratori e all'autorità politica; semplificare la disciplina della mobilità nazionale e internazionale dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, prevedere che la componente della retribuzione legata al risultato sia fissata per i dirigenti in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

L'art. 6 riguarda le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei dipendenti pubblici. Alcuni principi e criteri direttivi della delega al Governo: semplificare le fasi dei procedimenti disciplinari e obbligo della comunicazione immediata, per via telematica, della sentenza penale alle amministrazioni interessate; prevedere che il procedimento disciplinare possa proseguire e concludersi anche in pendenza del procedimento penale; definire la tipologia delle infrazioni che, per la loro gravità, comportano l'irrogazione della sanzione disciplinare del licenziamento, ivi comprese quelle relative a casi di scarso rendimento, di attestazioni non veritiere di presenze e di presentazione di certificati medici non veritieri da parte di pubblici dipendenti, prevedendo altresì, in relazione a queste due ultime ipotesi di condotta, una fattispecie autonoma di reato, con applicazione di una sanzione non inferiore a quella stabilita per il delitto di cui all'articolo 640, secondo comma, del codice penale e la procedibilità d'ufficio; prevedere la responsabilità disciplinare e, se pubblico dipendente, il licenziamento per giusta causa del medico, nel caso in cui lo stesso concorra alla falsificazione di documenti attestanti lo stato di malattia ovvero violi i canoni di diligenza professionale nell'accertamento della patologia; prevedere il divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza e improduttività; ampliare i poteri disciplinari assegnati al dirigente prevedendo, altresì, l'erogazione di sanzioni conservative quali, tra le altre, la multa o la sospensione del rapporto di lavoro, nel rispetto del principio del contraddittorio; abolire i collegi arbitrali di disciplina vietando espressamente di istituirli in sede di contrattazione collettiva.

L'art. 7 dispone che la vicedirigenza può essere istituita e disciplinata esclusivamente ad opera e nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del comparto di riferimento, che ha facoltà di introdurre una specifica previsione al riguardo.

L'art. 8 dispone ulteriori attribuzioni al Cnel: redazione di una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini; raccolta e aggiornamento dell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico; promozione e organizzazione di una conferenza annuale sull'attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche.

L'art. 9 integra alcune funzioni della Corte dei Conti che, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari ovvero del Consiglio dei ministri, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l'amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell'impegno di somme stanziate sui pertinenti capitoli di spesa.

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