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venerdì 28 ottobre 2011

Gli impegni dell’Italia per il mercato del lavoro


di Antonio Maglietta
maglietta@ragionpolitica.it
giovedì 27 ottobre 2011

Nella lettera inviata dal governo italiano all’Ue, c’è l’impegno ad approvare misure addizionali concernenti il mercato del lavoro: «1. In particolare, il Governo si impegna ad approvare entro il 2011 interventi rivolti a favorire l'occupazione giovanile e femminile attraverso la promozione: a. di contratti di apprendistato contrastando le forme improprie di lavoro dei giovani; b. di rapporti di lavoro a tempo parziale e di contratti di inserimento delle donne nel mercato del lavoro; c. del credito di imposta in favore delle imprese che assumono nelle aree più svantaggiate. 2. Entro maggio 2012 l’esecutivo approverà una riforma della legislazione del lavoro a. funzionale alla maggiore propensione ad assumere e alle esigenze di efficienza dell’impresa anche attraverso una nuova regolazione dei licenziamenti per motivi economici nei contratti di lavoro a tempo indeterminato; b. più stringenti condizioni nell'uso dei «contratti para-subordinati» dato che tali contratti sono spesso utilizzati per lavoratori formalmente qualificati come indipendenti ma sostanzialmente impiegati in una posizione di lavoro subordinato».

In pratica il governo italiano ha deciso di puntare sull’implementazione dell’occupazione giovanile e femminile, sulla modifica della normativa sui licenziamenti per motivi economici nei contratti di lavoro a tempo indeterminato e sull’introduzione di paletti più fermi nell’uso dei contratti para-subordinati. Si tratta di una scelta condivisibile per una serie di motivi. Innanzitutto c’è un impegno chiaro e preciso per varare una serie di provvedimenti a favore dei soggetti storicamente più deboli nel mercato del lavoro: giovani e donne. L’alto tasso di disoccupazione degli under 24 e il basso tasso di occupazione delle donne sono le note dolenti sulle quali occorre intervenire quanto prima.

I giovani, oltre ad un welfare più attento alle loro esigenze, hanno bisogno di avere maggiori canali di ingresso nel mercato del lavoro, di investimenti nella loro formazione professionale e di tutele contro l’uso improprio dei contratti flessibili.

Le donne, invece, di strumenti utili per coniugare al meglio l’attività professionale con il lavoro di cura. Ben vengano quindi, la promozione del contratto di apprendistato, di quello a tempo parziale e di inserimento e la stretta sull’uso dei contratti para-subordinati. Per quanto riguarda la questione della modifica della normativa sui licenziamenti per motivi economici, invece, andrebbe sgomberato il campo dalle polemiche inutili sul fatto che innovare la materia significherebbe ledere i diritti dei lavoratori.

Non c’e’ scritto da nessuna parte che ci saranno licenziamenti facili e sicuramente sarà istituito un tavolo tra governo e parti sociali per cercare di arrivare a una soluzione condivisa. Si tratta, peraltro, di un provvedimento in linea con le raccomandazioni che il Consiglio europeo ha rivolto all'Italia nel mese di luglio. In quel testo si citava proprio l’eccesso di rigore e di onerosità delle nostre procedure concernenti il licenziamento dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e si raccomandava «di rafforzare le misure intese a combattere la segmentazione del mercato del lavoro, anche rivedendo aspetti specifici della legislazione a tutela dell’occupazione, comprese le norme e le procedure che disciplinano i licenziamenti».

Guardiamo quale è la situazione attuale. Il licenziamento individuale per motivi economici rientra nel novero del licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsto dall’art. 3 legge n. 604 del 1966 e cioè il licenziamento determinato «da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa». Per capire per grandi linee quali strade potrebbe percorrere ipoteticamente il Legislatore, senza contare le possibili e probabili mediazioni con le parti sociali, occorre dare uno sguardo a quali sono gli orientamenti delle decisioni giurisprudenziali in questa materia. Uno, che potremmo definire di stampo liberale, parte dal presupposto che una volta dimostrata l’effettività della criticità della situazione economica (anche con riguardo all’incremento del profitto), la valutazione del giudice sul nesso con il licenziamento è limitata alla verifica della non pretestuosità o arbitrarietà (vedi sentenza Cass. 21121/04). Un altro, invece, molto più restrittivo, secondo cui questo tipo di licenziamento può avvenire solo per far fronte a una situazione che imponga un’effettiva necessità di ridurre i costi (non rientra l’incremento del profitto) e alla presenza della prova dell’impossibilità di reimpiego e di uno stretto collegamento con le ragioni della ristrutturazione (vedi sentenza Cass. 21282/06).

Tuttavia è pacifico, qualunque sia l’orientamento seguito dai giudici, che l’onere della prova incomba sul datore di lavoro mentre il lavoratore ha quello di allegare delle possibili occupazioni alternative. Secondo il professor Ichino, oggi senatore del Partito Democratico, i giudici nella maggior parte dei casi concreti mettono su di un piatto della bilancia il costo sociale del licenziamento e sull’altro la perdita che l’azienda dovrebbe patire se il rapporto continuasse, e giustificano il licenziamento solo quando quest’ultimo prevalga nettamente sul primo (Il costo sociale del licenziamento e la perdita aziendale attesa per la prosecuzione del rapporto come oggetto del bilanciamento sociale, in Riv. It. Dir. Lav., 2007).

lunedì 12 settembre 2011

Il polverone rosso contro l’art. 8 della manovra



di Antonio Maglietta
maglietta@ragionpolitica.it
lunedì 12 settembre 2011

La manovra economica è all'attenzione della Camera dei Deputati e tra i punti fondamentali del testo si annovera sicuramente il tanto citato articolo 8 recante «Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità». Prima di analizzare la questione, bisogna vedere cosa c'è scritto nel disegno di legge: «I contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, compreso l'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, a condizione di essere sottoscritte sulla base di un criterio maggioritario relativo alle predette rappresentanze sindacali, finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all'avvio di nuove attività».
Cosa c'è scritto di così terribile da scatenare la reazione scomposta della Cgil e del Partito democratico? Secondo il segretario del sindacato rosso, Susanna Camusso, «la nostra Costituzione è basata sull'uguaglianza dei diritti e l'articolo 8 deroga a tutto questo. Non è mai successo nella storia italiana che un governo agisse così violentemente contro libera contrattazione delle parti e contro i sindacati. È una vendetta contro i lavoratori da parte del ministro del Lavoro». E il segretario generale della Fiom, Maurizio Landini, ha aggiunto che l'articolo 8 della manovra, che, di fatto, «cancella i contratti nazionali di lavoro» deve essere abrogato, se necessario, anche con un referendum. Non è stato tenero neanche il capogruppo democratico del Pd nella commissione Lavoro della Camera, Cesare Damiano, che ha dichiarato che «la vergogna dell'articolo 8 va cancellata. Più passa il tempo e più appare chiaro il tentativo del governo e del ministro Sacconi di destabilizzare le relazioni industriali e impedire ogni percorso unitario dei sindacati. Togliere di mezzo questa norma è la condizione di partenza per poter ricostruire, su basi nuove, il modello contrattuale e della rappresentanza, come delineato dall'accordo di Cgil, Cisl, Uil e Confindustria del 28 giugno scorso».
Innanzitutto va chiarito che non c'è alcuna libertà di licenziamento perché, come riporta la stessa diposizione in esame, le specifiche intese potranno riguardare, tra le altre cose, le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite Iva, la trasformazione e conversione dei contratti di lavoro e le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento discriminatorio, il licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio, il licenziamento della lavoratrice dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione al lavoro, nonché fino ad un anno di età del bambino, il licenziamento causato dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore ed il licenziamento in caso di adozione o affidamento. Il testo, insomma, mette una serie di paletti la cui presenza è certamente in contrasto con la vulgata che vuol far credere che questa disposizione dia il via libera ai licenziamenti selvaggi.
Seconda questione. E' verissimo che queste specifiche intese operano anche in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le materie in questione e alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, fermo restando ovviamente il rispetto della Costituzione, nonché i vincoli derivanti dalle normative comunitarie e dalle convenzioni internazionali sul lavoro. E' altrettanto vero, però, che la disposizione definisce in maniera chiara i requisiti necessari al contratto collettivo aziendale per derogare alla legge e, com'è giusto che sia, esclude le materie coperte da garanzie costituzionali.
Terza questione. Non è vero, come afferma l'ex ministro del lavoro del governo Prodi, Cesare Damiano, che in questo modo si destabilizzano le relazione industriali perché solo la Cgil nel mondo dei sindacati maggiormente rappresentativi è contraria a questa disposizione e, come è ampiamente noto, l'organizzazione guidata dalla Camusso è da tempo su posizione isolate su tutto quello che riguarda la riforma del mercato del lavoro. E anche nel partito di Damiano ci sono voci, come quella del senatore Pietro Ichino, in parte favorevoli (anche se comunque critiche su alcuni punti) a questa disposizione.
Quarta questione. Non si capisce bene se i vertici della Cgil si fidino o no dei propri rappresentanti territoriali e aziendali o pensino che gli stessi non possano essere in grado di salvaguardare adeguatamente i diritti dei lavoratori. Oppure se la deroga in questione, dando più spazio alle figure sindacali locali, non sia vista come una perdita di potere da parte degli apparati centrali.
Un'altra cosa è certa, oltre al fatto che non ci sarà alcun licenziamento selvaggio: quando si parla di modernizzare il mercato del lavoro, la Cgil e il Partito democratico sono sempre contrari.

sabato 1 settembre 2007

Sospensione per gli assenteisti: la svolta lassista


di Antonio Maglietta - 1 settembre 2007


Il Consiglio dei ministri del 30 agosto scorso ha autorizzato il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, Luigi Nicolais, ad esprimere il parere favorevole del Governo sull'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri (quadriennio normativo 2006-2009, biennio economico 2006-2007). E' bene ricordare che, nel luglio scorso, l'atto in questione è entrato nel mirino di vari parlamentari, di maggioranza e opposizione, capeggiati da Simone Baldelli (Forza Italia) e Lanfranco Turci (Rosa nel Pugno), perché, a loro avviso, era stata prevista una sanzione disciplinare più leggera, rispetto al passato, contro gli assenteisti. Infatti, se con il precedente CCNL, sottoscritto sotto il governo Berlusconi, si poteva irrogare, almeno in teoria, una sanzione dura come il licenziamento, ora, invece, sarebbe possibile solo la sospensione dal servizio dagli 11 giorni ai 6 mesi. I parlamentari avevano anche promosso una lettera aperta al Governo affinché ponesse un veto su quel punto contestato. La reazione non si era fatta attendere, e sia il Ministro Nicolais, che il presidente dell'Aran, Massimo Masella Ducci Teri, avevano risposto, a mezzo stampa, che la nuova sanzione disciplinare, più soft rispetto al passato, si era resa necessaria perché il licenziamento dei dipendenti pubblici assenteisti (nel caso della falsificazione o manomissione dei cartellini marcatempo) era diventato praticamente impossibile a causa di alcune sentenze della Corte di Cassazione.
In generale la materia delle sanzioni disciplinari nel pubblico impiego è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva. Infatti, l'art. 55, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dispone che: «Salvo quanto previsto dagli articoli 21 e 53, comma 1, e ferma restando la definizione dei doveri del dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti collettivi». E' tutta in queste poche righe la differenza sostanziale tra lavoro pubblico e privato sul tema delle sanzioni disciplinari (l'altra differenza è di tipo procedurale e per il pubblico la materia è regolata dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori). Infatti, nel settore privato, a differenza del pubblico, le disposizioni di cui agli artt. 2119 del Codice Civile (Recesso per giusta causa - «Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell'imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda». Approfondimento: cosa è la giusta causa? La giusta causa è un inadempimento del lavoratore talmente grave da non consentire, anche in via provvisoria, la prosecuzione del rapporto di lavoro. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la giusta causa si sostanzia in un inadempimento talmente grave che qualsiasi altra sanzione diversa dal licenziamento risulti insufficiente a tutelare l'interesse del datore di lavoro (Cass. 24/7/03, n. 11516), al quale non può pertanto essere imposto l'utilizzo del lavoratore in un'altra posizione - Cass. 19/1/1989, n. 244 -.) e 3 della legge n. 604/66 (Norme sui licenziamenti individuali - «Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso é determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa») mantengano la loro piena operatività quali dirette fonti del potere datoriale di procedere al licenziamento per motivi disciplinari.
Insomma, è più facile licenziare un dipendente del settore privato (peraltro esposto alla concorrenza nel mercato) che uno del pubblico. Bisogna anche sottolineare, inoltre, che affidare le sanzioni disciplinari alla contrattazione collettiva significa anche gettare la materia nelle braccia della concertazione sindacale; se poi aggiungiamo che il settore pubblico è il luogo più sindacalizzato del mondo del lavoro per eccellenza (e dove quindi il sindacato è più forte, dal punto di vista del potere contrattuale), diventa legittimo pensare che una svolta rigorista potrebbe rimanere ancora a lungo nel cassetto dei sogni.
Non sarebbe meglio abrogare la norma di privilegio del settore pubblico (l'art. 55, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165) ed affidare la materia alla decretazione ministeriale e quindi direttamente al potere esecutivo, così da far terminare le continue litanie governative all'insegna del «vorrei ma non posso»? Ci guadagnerebbero tutti, compresi i tanti impiegati pubblici che lavorano sodo, i cittadini contribuenti e le imprese.
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