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martedì 26 gennaio 2010

Intervista all'onorevole Giuliano Cazzola


di Antonio Maglietta
maglietta@ragionpolitica.it

martedì 26 gennaio 2010

E' in discussione alla Camera il disegno di legge che conferisce la delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di Enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. Giuliano Cazzola, laureato in giurisprudenza, già dirigente generale dello Stato, professore a contratto di Diritto della previdenza sociale presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Bologna, giornalista pubblicista, in questa legislatura vicepresidente della Commissione Lavoro pubblico e privato di Montecitorio, è il relatore di questo provvedimento.

Onorevole Cazzola, cosa prevede il provvedimento in questione in materia di lavori usuranti?

In sostanza riapre i termini della delega, che nel passaggio tra la precedente legislatura e questa erano scaduti. Poi inserisce una clausola di garanzia nel caso in cui le domande per accedere ai requisiti pensionistici agevolati, riconosciuti ai lavoratori esposti ad attività usuranti, superino gli stanziamenti previsti. Quanto a benefici, a regime, i lavoratori esposti a tali attività potranno andare in pensione fino a tre anni prima degli altri.

In Commissione Lavoro è passato un suo emendamento in tema di scuola e apprendistato che ha suscitato non poche polemiche da parte di sindacati ed esponenti dell'opposizione parlamentare. Di cosa si tratta? E come risponde alle polemiche?

E' una tempesta in un bicchier d'acqua. In verità noi offriamo un'opportunità in più ai ragazzi. La sinistra, nella passata legislatura, ha introdotto il diritto-dovere d'istruzione per la durata di un decennio (da 6 a 16 anni), ma non sono stati modificati gli ordinamenti e i cicli scolastici. In sostanza, si tratta di uno «scampolo» di istruzione, dopo la scuola media, spesso ritenuto inutile da parte dei ragazzi che non intendono continuare gli studi. La legge consente, inoltre, di adempiere all'obbligo di istruzione frequentando dei percorsi organizzati dalle strutture, pubbliche e private, del sistema della formazione professionale regionale. Il mio emendamento - se sarà approvato in via definitiva - riconoscerà la possibilità di entrare nel mercato del lavoro a 15 anni soltanto attraverso un rapporto a causa mista e ad alto contenuto formativo, come l'apprendistato, rispettando, nel contempo, l'obbligo di istruzione. Non è modificata la norma che ha elevato a 16 anni l'età minima per l'accesso al lavoro. Non sarà consentito, infatti, di fare l'operaio o l'impiegato a 15 anni; l'apprendista sì, perché tale rapporto ha un contenuto prevalente d'istruzione e formazione. L'articolo 48 della legge Biagi - a cui si riferisce l'emendamento - stabilisce, addirittura, che «la regolamentazione dei profili dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle Regioni», d'intesa con i Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione pubblica, sentite le parti sociali. Quanto previsto dall'emendamento diventerà operante solo a valle di tale percorso.

La piaga del lavoro sommerso è tornata prepotentemente sotto la luce dei riflettori dei media con i noti fatti di Rosarno. Il ministro Sacconi ha dichiarato che ci sarà tolleranza zero da parte del Governo contro il lavoro irregolare. Che cosa prevede il ddl sul lavoro in materia?

C'è una norma precisa di contrasto del lavoro irregolare nel «collegato», che punta a perseguire con maggiore impegno le violazioni sostanziali piuttosto che quelle formali.

Da tempo si parla della riforma degli ammortizzatori sociali. Quando verrà realizzata e secondo quali criteri?


Nel «collegato» al Senato è stata introdotta un'ampia norma di delega per disciplinare questa materia. Tra l'altro è stata riaperta la stessa delega che il Governo Prodi aveva inserito nella legge di recepimento del Protocollo sul welfare del 2007. Poi il ministro Sacconi ha in preparazione anche lo Statuto dei lavori che dovrebbe meglio definisce i soggetti a cui vanno riconosciuti ed erogati gli ammortizzatori sociali.

Tutti gli studi ci dicono che l'impatto della crisi sul mercato del lavoro italiano è stato fino a oggi moderato rispetto a molti altri paesi OCSE. Quale è, a suo avviso, la chiave di lettura di questi dati?


E' un trend destinato ad aggravarsi, anche se il tasso di disoccupazione resterà al di sotto di quello medio europeo. Di chiavi di lettura ce ne possono essere tante. Io ne ricordo in particolare due: il Governo ha messo a disposizione delle imprese, nella fase più acuta della crisi, risorse importanti che hanno garantito il mantenimento di un rapporto con i lavoratori. Poi la crisi non ha colpito ovunque nello stesso modo: alcuni settori hanno tenuto meglio di altri. Purtroppo sono stati i cosiddetti «precari» ad aver pagato un prezzo più alto.

lunedì 22 settembre 2008

NOTE ALL'A.C. 1441-quater

Note sul disegno di legge “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (A.C. 1441-quater)”.

di Antonio Maglietta – 22 settembre 2008

Il testo disciplina diverse questioni sia in materia di lavoro privato che pubblico.
Innanzitutto il Governo si impegna ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi sul pensionamento anticipato dei lavoratori usuranti (art. 23), rispondendo quindi con i fatti a chi dalle parti del centrosinistra lamentava le dimenticanze dell’esecutivo sul tema.
Inoltre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione di una miriade di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Istituto superiore di sanità, Agenzia nazionale per i servizi sanitari, regionali, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Istituti zooprofilattici sperimentali, Croce rossa italiana, Lega italiana per la lotta contro i tumori, Agenzia italiana del farmaco, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa) con l’obiettivo di semplificare e snellire l’organizzazione e la struttura amministrativa di questi enti, razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi di funzionamento, oltre a prevedere la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza (art. 24). Una scelta sensata, soprattutto alla luce del ginepraio che si era venuto a creare negli anni, tra duplicazioni organizzative e funzionali e strutture ed organici poco produttivi e molto onerosi; insomma, una situazione insostenibile che aveva portato tali istituti ad essere più dei centri di spesa improduttiva che di attività scientifica.
L’art. 32 del disegno di legge, invece, riguarda il lavoro sommerso e nella specie, fermo restando le sanzioni previste dalla normativa in vigore, dispone l’introduzione di una sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (nel dettaglio: da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento). Tuttavia, le sanzioni non trovano applicazione qualora, dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all’accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione. Si tratta di una giusta previsione che depura l’aspetto sanzionatorio da inutili giacobinismi ideologici che tendono solo a colpire il datore di lavoro senza alcun vantaggio per il lavoratore.
Gli articoli 37, 38 e 39 disciplinano in maniera innovativa alcuni aspetti del lavoro pubblico e mirano a legare le assunzioni al territorio, a promuovere la mobilità dei dipendenti pubblici e a dare la possibilità agli stessi di intraprendere attività professionali o imprenditoriali usando lo strumento dell’aspettativa.
L’art.37 prevede la territorializzazione delle procedure concorsuali, disponendo, tra le altre cose, che <>, oltre al fatto che anche i vincitori delle procedure di progressione verticale, al pari dei vincitori di concorso, dovranno permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
L’art. 38 si occupa di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni e prevede, tra le altre, che il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in cinque anni, per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell’amministrazione, si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le situazioni riguardanti le eccedenze di personale e la mobilità collettiva.
L’art. 39 dispone la possibilità per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, dando quindi una opportunità a coloro i quali vorrebbero intraprendere la via del lavoro privato senza rischiare pericolosi salti nel vuoto.
Per quanto riguardo l’art. 65 è importante sottolineare l’intervento per promuovere ed incentivare l’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, introdotto dalla riforma Biagi (artt. 75-84 del decreto legislativo n.276/2003 ), allo scopo di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro, prevedendo che, nel valutare le motivazioni a base del licenziamento, il giudice faccia riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti non solo nei contratti collettivi, ma anche nei contratti di lavoro individuali, ove stipulati con l’assistenza e consulenza delle commissioni di certificazione.
L’art. 66, in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie di lavoro, è il più corposo dal punto di vista normativo e sostituisce gli artt. 410 (tentativo di conciliazione), 411 (processo verbale di conciliazione), 412 (risoluzione arbitrale della controversia), 412–ter (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva), 414-quater (Altre modalità di conciliazione e arbitrato) del codice di procedura civile. L’obiettivo è quello di rendere più semplice il tentativo di conciliazione, cercando di evitare il ricorso all’autorità giudiziaria e di addivenire alla risoluzione della controversia in tempi rapidi.
Nel comma 1, relativamente alla sostituzione dell’attuale contenuto dell’art. 410 c.p.c. (tentativo obbligatorio di conciliazione), si specifica che anche chi intende proporre in giudizio le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso una apposita commissione istituita presso la direzione provinciale del lavoro. Inoltre, rispetto alla vecchia formulazione, si tipicizza la richiesta del tentativo di conciliazione e tale tentativo diventa una facoltà e non un obbligo.
Il comma 2, relativamente alla sostituzione dell’attuale contenuto dell’art. 411 c.p.c. (processo verbale di conciliazione), dispone che se la conciliazione riesce anche limitatamente viene redatto separato processo verbale che costituisce titolo esecutivo, a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata (in pratica viene riformulata una parte del contenuto del vecchio art. 412 c.p.c. relativo al verbale di mancata conciliazione). Inoltre, si investe la commissione di conciliazione del potere di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia, che se non accettata sarà comunque riassunta nel verbale con l’indicazione delle valutazioni delle parti. La commissione, quindi, rispetto alla vecchia formulazione dell’articolo, che la poneva in una posizione passiva, viene formalmente investita di un potere che la rende giustamente parte attiva nel procedimento.
Il comma 3, relativo alla risoluzione arbitrale della controversia di lavoro, sostituisce l’art. 412 c.p.c. (verbale di mancata conciliazione) e dispone che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo termine in casi di mancata riuscita, le parti possono decidere di dare mandato alla commissione per la risoluzione arbitrale della controversia. Anche questo comma, quindi, amplia il potere di intervento della commissione, sempre più parte attiva del procedimento. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato produce effetti tra le parti (di cui agli artt. 1372 e 2113 del codice civile) e ha efficacia di titolo esecutivo a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.
Il comma 4, che sostituisce l’art. 412-ter c.p.c. (arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi), dispone che la conciliazione può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Rispetto alla vecchia formulazione dell’art.412-ter, che era molto farraginoso e subordinato alla mancata conciliazione ex art. 410 c.p.c., la nuova disposizione rende più facile il tentativo di conciliazione attraverso l’arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi.
Il comma 5 sostituisce l’art. 412-quater (impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale) e disciplina altre modalità di conciliazione ed arbitrato ampliando la possibilità per le parti di addivenire ad una risoluzione della controversia senza investire l’autorità giudiziaria.
L’art. 67, invece, interviene sui termini di decadenza e sulle modalità di impugnazione del licenziamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966. Si dispone che il licenziamento deve essere impugnato entro centoventi giorni (prima erano sessanta) a pena di decadenza dalla comunicazione, o dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Viene concesso quindi un termine più lungo e l’unico atto con cui è possibile l’impugnazione è rappresentato dal ricorso al giudice del lavoro, laddove in precedenza era possibile esperire l’azione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (A.C. 1441-quater)

sabato 5 aprile 2008

Prodi fa il furbo sui lavori usuranti


di Antonio Maglietta - 1 aprile 2008

E' approdato alla Camera dei Deputati lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (atto n. 238). Martedì la commissione Lavoro di Montecitorio dovrà esaminare il testo licenziato dal Consiglio dei Ministri del 19 marzo scorso . Coloro che saranno riconosciuti come lavoratori che svolgono una attività particolarmente usurante, al momento del pensionamento di anzianità potranno conseguire su domanda, entro certi limiti, il diritto alla pensione con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio) per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa. Per tali tipologie lavorative sono state individuate risorse massime disponibili su base annua, ed una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 pari a 10 miliardi di euro (vedi anche circolare Inps del 17 gennaio 2008).

Il punto critico è quello della copertura finanziaria, visto che le risorse messe a disposizione sono in grado di soddisfare solo 5.000 richieste e quasi tutti gli analisti sono concordi nel dire che è una quota insufficiente rispetto alla potenziale platea individuata dal provvedimento. In precedenza (ad esempio, il decreto legislativo n. 374 del 1993 e legge n. 335 del 1995) il beneficio previdenziale operava solo per gli anni in cui il lavoratore aveva svolto effettivamente delle mansioni usuranti. In questo caso, invece, una volta varcata una particolare soglia temporale di esposizione (oltre al periodo conclusivo del lavoro, sette anni negli ultimi dieci nella fase transitoria e la metà della vita lavorativa a regime) il lavoratore acquista lo status di «usurato» e il conseguente beneficio temporale sul pensionamento. Inoltre, per evitare polemiche o clamorose figuracce sul voto parlamentare, a causa delle richieste della Sinistra Arcobaleno di allargare la platea dei beneficiari, il governo ha pensato bene di procedere ad un allargamento soft in materia di lavoro notturno e di introdurre furbescamente una particolare clausola di salvaguardia. Ricordiamo che la legge-delega, visto il riferimento al decreto n. 66 del 2003, aveva previsto almeno 80 giorni l'anno di lavoro notturno affinché un lavoratore potesse usufruire della pensione anticipata concessa a chi svolge attività usuranti.

Nello schema licenziato dal Consiglio dei Ministri è stato previsto che i lavoratori impegnati in turni notturni conseguono il diritto al trattamento pensionistico con l'anticipo attraverso un sistema a fasce:

Coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un numero di giorni all'anno compreso fra 64-71, potranno andare in pensione 12 mesi prima;
Coloro che svolgono l'attività lavorativa nel periodo notturno per un periodo di giorni compreso tra 72-77, 24 mesi prima;
Per tutti quelli che superano i 77 giorni, pensionamento anticipato di 36 mesi.
A questo punto il governo, conscio che la copertura finanziaria non avrebbe retto, nonostante i giochetti delle fasce sul lavoro notturno, ha pensato bene di inserire all'articolo 5 una clausola di salvaguardia che permette di non sforare formalmente (ma effettivamente sì) il tetto di spesa e sposta nel tempo gli oneri finanziari del provvedimento (differendo il meccanismo del pensionamento anticipato qualora le richieste superassero quota 5.000) che, a questo punto, è chiaro che costerà più di quello che era stato annunciato. Insomma, il centrosinistra al governo sta continuando ad usare sempre la solita tecnica e cioè quella di varare pasticciati e costosissimi provvedimenti tipicamente elettorali che dovranno essere pagati dalle tasche già sofferenti dei cittadini italiani.

Antonio Maglietta

martedì 18 marzo 2008

Lavori usuranti. I nodi vengono al pettine


di Antonio Maglietta - 18 marzo 2008

Si lavora per portare nel Consiglio dei ministri di mercoledì il decreto attuativo sui lavori usuranti, della legge-delega che recepisce il protocollo sul welfare, per la parte pensionistica, che scade a marzo. Nell'imbarazzato silenzio del Partito Democratico, che non vuole urtare troppo i vertici di Confindustria, e nella bellicosità della Sinistra Arcobaleno che, al contrario, cerca lo scontro con i maggiorenti di viale dell'Astronomia dopo i tanti rospi ingoiati per rispettare il vincolo di fedeltà al governo Prodi, si racchiude tutto il dato politico dell'intera faccenda.

Per capire meglio i termini della questione, occorre fare qualche passo indietro. Attualmente la lista dei lavori usuranti è contenuta nel decreto del ministro del Lavoro del 19 maggio 1999 (cosiddetto «decreto Salvi»). Ora coloro che, con il decreto legislativo che potrebbe essere emanato nei prossimi giorni, saranno riconosciuti nel dettaglio come lavoratori che svolgono una attività particolarmente usurante, al momento del pensionamento di anzianità potranno conseguire su domanda, entro certi limiti, il diritto alla pensione con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio) per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa. Per tali tipologie lavorative sono state individuate risorse massime disponibili su base annua, ed una cifra complessiva nel decennio 2008-2017 pari a 10 miliardi di euro (vedi anche circolare Inps del 17 gennaio 2008).

Nello stesso protocollo sul welfare del 23 luglio scorso la platea dei destinatari è stata così individuata:

* lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del ministro del Lavoro del 1999;
* lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal decreto legislativo n. 66 del 2003;
* lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri:

1. lavoratori dell'industria addetti a produzioni di serie;
2. lavoratori vincolati all'osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni;
3. lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità;

* conducenti di mezzi pubblici pesanti.

Nei prossimi giorni il governo dovrà decidere se lo schema messo a punto dal ministero del Lavoro rappresenti un compromesso accettabile tra le richieste di Confindustria, il cui ex leader dei giovani oggi è uno dei candidati «foglia di fico» del Partito Democratico, e quelle della Sinistra Arcobaleno. Tecnicamente il dato che più sta suscitando problemi è quello legato al criterio per qualificare un lavoro come notturno. Il problema non è di poco conto, visto che la copertura è limitata a solo 5 mila lavoratori. In estrema sintesi, allargare la platea dei potenziali beneficiari significherebbe allargare anche i cordoni della borsa. La delega prevedeva almeno 80 giorni l'anno di lavoro notturno affinché un lavoratore potesse usufruire della pensione anticipata concessa a chi svolge attività usuranti. Andare sotto quella soglia vorrebbe dire aumentare la spesa pubblica e, con una crisi economica dai risvolti ancora imprecisati che ci sta bussando alla porta di casa, non sembra proprio una scelta nell'interesse del paese.

Antonio Maglietta

martedì 20 novembre 2007

Col protocollo sul welfare aumenta la spesa pubblica



di Antonio Maglietta - 20 novembre 2007

Sui lavori usuranti «è necessario garantire l'esigibilità di un diritto soggettivo, ed è evidente che sarebbe molto meglio riuscire a garantirlo grazie ad una norma prescrittiva piuttosto che ricorrendo alla delega. Anche sulla seconda questione, che riguarda il lavoro a tempo determinato, è indispensabile garantire la certezza della norma: vale a dire il rispetto dei 36 mesi come periodo di durata massima di applicazione in un rapporto tra stesso lavoratore e datore di lavoro, trascorso il quale il lavoratore deve ottenere la stabilizzazione». Le parole del presidente della commissione Lavoro della Camera, nonché esponente di spicco del partito dei Comunisti Italiani, Gianni Pagliarini, sono chiare e non lasciano adito ad alcun dubbio. Il disegno di legge che recepisce il protocollo sul welfare, già di per sé negativo sotto diversi aspetti, qualora fossero accettate le richieste dall'area comunista/antagonista del centrosinistra, che mirano a riconoscere il diritto soggettivo e a sopprimere il tetto di spesa sui lavori usuranti, rischia di aprire un pericoloso buco finanziario nell'intero sistema pensionistico, mettendo a rischio la sostenibilità dello stesso nel lungo periodo. Nel caso in cui, invece, la mediazione portasse ad un accordo nel centrosinistra e fosse riconosciuto il diritto soggettivo, ponendo però un limite di spesa per finanziare l'operazione, si porrebbero le basi giuridiche per alimentare il contenzioso con la pubblica amministrazione, con grave danno alle casse dello Stato.
In pratica, qualunque sarà la soluzione scelta per dirimere la questione tutta interna al centrosinistra, la previsione sui lavori usuranti determinerà un aumento della spesa pubblica e minerà la sostenibilità del sistema pensionistico. Così come la previsione, ferrea ed inderogabile, che sancirebbe il passaggio automatico al tempo indeterminato di un rapporto di lavoro a termine, dopo 36 mesi continuativi, non determinerebbe altro che un dannoso irrigidimento del mercato del lavoro. La questione più delicata, dal punto di vista politico, sembra essere, però, quella sui lavori usuranti. Sul tema il Ministro del Lavoro ha ribadito che «il tetto massimo di spesa è di 2,8 miliardi di euro nel decennio», bocciando senza mezzi termini, quindi, la proposta del duo Rifondazione e Comunisti Italiani, che hanno chiesto, invece, il riconoscimento di un diritto soggettivo. Tuttavia sul punto la partita è ancora aperta. Lo stesso Damiano, dopo aver chiarito che «è sparito il parametro dei circa cinquemila beneficiari perché è legato al tetto di spesa e all'individuazione delle categorie», ha aggiunto che «l'applicazione della norma parte dal primo gennaio 2008, ma i primi beneficiari saranno nel 2009 e sarà a pieno regime nel 2011».
Il ministro Damiano sta cercando di dire all'ala massimalista del centrosinistra che lui è d'accordo ad eliminare il tetto numerico dei potenziali beneficiari delle norme sui lavori usuranti (5000 persone), ma è indisponibile, anche perché mancano i soldi per farlo, ad eliminare il tetto di spesa che, per inciso, si riferisce all'esborso da sostenere nel caso in cui i lavoratori beneficiati dal provvedimento fossero 5000: se non è zuppa è pan bagnato. Si toglie un tetto numerico per inserirne uno di spesa, che in sostanza non cambia le carte in tavola. Il tutto per permettere a Prodi di dire che l'accordo è stato raggiunto senza alcun aggravio per le casse dello Stato e tentare, quindi, di convincere a votare il provvedimento chi nel centrosinistra vede l'aumento della spesa pubblica come il fumo negli occhi. Sarà curioso vedere se nell'area moderata del centrosinistra, tra quanti dichiarano di avere a cuore la sostenibilità dei conti pubblici del Paese, decideranno di votare questo provvedimento, rendendosi, così, corresponsabili dello sfascio.

Antonio Maglietta
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