Visualizzazione post con etichetta conciliazione e arbitrato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta conciliazione e arbitrato. Mostra tutti i post

giovedì 2 febbraio 2012

Controversie sul lavoro: urge un decreto sul tema

di Antonio Maglietta
maglietta@ragionpolitica.it
giovedì 02 febbraio 2012

In questi giorni è in corso a Palazzo Chigi il negoziato tra governo e parti sociali sulla riforma del mercato del lavoro che il premier Mario Monti vorrebbe concludere entro febbraio. Sono quattro i punti proposti dall'esecutivo su cui incentrare il confronto: forme contrattuali, flessibilità in entrata e in uscita dal mercato del lavoro, ammortizzatori sociali e salari.

Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, Elsa Fornero, ha aggiunto anche la conciliazione nelle cause di lavoro tra i temi in discussione. Proprio su quest'ultimi punto, il ministro potrà avvalersi di un ottimo provvedimento approvato dal precedente governo Berlusconi. Si tratta della Legge n. 183 del 2010 (il cosiddetto collegato lavoro). La norma, tra le altre cose, conferisce alle parti sociali la facoltà di realizzare procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale, a cui i lavoratori si obbligano a ricorrere tramite la sottoscrizione, libera e volontaria, di una clausola compromissoria, in modo che le controversie di lavoro (con l'esclusione esplicita di quelle attinenti la risoluzione del rapporto di lavoro) possano avere sollecita composizione stragiudiziale. Trascorso un anno senza che siano intervenute intese negoziali, il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali è tenuto ad esercitare nei sei mesi successivi un'azione di mediazione, a conclusione della quale, perdurando la mancata iniziativa delle parti, spetta al ministro stesso definire, in via sperimentale, una soluzione con proprio decreto.

Elsa Fornero, nel corso del question time svoltosi mercoledì scorso alla Camera, interrogata proprio su questo punto, giacché, nell'inerzia delle parti sociali, il termine di un anno è scaduto, ha affermato di essere consapevole del problema e pronta ad agire, e che si impegna ad effettuare una ricognizione su quanti contratti collettivi abbiano effettivamente attivato la clausola di arbitrato e a porre la questione alle parti sociali. La questione non è assolutamente di poco conto anche perché, oltre al fatto che si tratta di un tema sempre delicato da affrontare, il I presidente della Cassazione, Ernesto Lupo, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha sottolineato il forte incremento delle controversie di lavoro (anno giudiziario 2010-2011): + 34,9% per le cause di pubblico impiego; + 15,7% per le cause di lavoro privato, per un aumento complessivo del 51,6%. Se consideriamo, inoltre, che ci vogliono in media quasi tre anni, 1.039 giorni per l'esattezza, per arrivare ad una sentenza in una causa di lavoro privato, allora non possiamo davvero più permetterci di perdere altro tempo per adottare il decreto previsto dal c.d. collegato lavoro.

giovedì 9 ottobre 2008

Lavoro. Dal Pd accuse grottesche al governo



di Antonio Maglietta – 9 ottobre 2008
maglietta@ragionpolitica.it

Secondo l’ex ministro del lavoro del governo Prodi, Cesare Damiano, il governo starebbe mettendo in atto ''una vera e propria controriforma'' contro il mondo del lavoro. Damiano e Giuseppe Berretta, in una conferenza stampa svoltasi martedì a Montecitorio, hanno puntato il dito in particolare contro il ddl sul lavoro del governo collegato alla Finanziaria (A.C. 1441 – quater – A) che modifica il processo del lavoro, e che, secondo i due esponenti del Pd, andrebbe a danno dei lavoratori ''che dovranno affrontare una procedura molto più complessa e farraginosa'' per far valere i propri diritti. ''E' poi in atto, sempre da parte del governo - prosegue Berretta - il tentativo di limitare i poteri del giudice. Si toglie anche il tentativo di conciliazione obbligatorio e si favorirà il ricorso all'arbitrato che è una giustizia privata a pagamento''. Bene hanno fatto Stefano Saglia e Giuliano Cazzola, rispettivamente presidente e vicepresidente della commissione lavoro della Camera (Cazzola è anche il relatore del provvedimento), a ribattere alle accuse grottesche degli esponenti del Partito Democratico: ''i provvedimenti del governo non hanno ridotto le tutele per i lavoratori, ma prevedono misure di semplificazione e di deregolazione del rapporto di lavoro, liberando le imprese e i lavoratori da vincoli ed adempimenti burocratici e formali predisposti dal precedente governo, in conseguenza di un pregiudizio nei confronti del sistema produttivo''.
Tralasciando la falsità secondo cui si toglie anche il tentativo obbligatorio di conciliazione, visto che all’art. 66, comma 1, del testo uscito dalla commissione lavoro è scritto testualmente: “Ferma restando l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione” (A.C. 1441-quater-A; pag. 32), è paradossale che gli esponenti del Pd attacchino a testa bassa l’arbitrato, un istituto giuridico che offre oggettivi vantaggi in termini di speditezza (con regole chiare e semplici) nella risoluzione delle controversie e che permette di evitare il ricorso al giudice del lavoro, con conseguente risparmio di tempo e soldi. In pratica il Governo, con il ddl sul lavoro collegato alla Finanziaria, è intervenuto per allargare le maglie della conciliazione e dell’arbitrato, riformare alcuni poteri dei giudici nel processo del lavoro, con l’obiettivo di ridurre il contenzioso giudiziale e dare così piena e veloce soddisfazione alle parti, soprattutto ai lavoratori che spesso vedevano deluse le loro aspettative a causa delle lungaggini processuali (senza contare il denaro speso). Si parla spesso, poi, del gravoso problema dell’appesantimento della macchina giudiziaria civile ed ora che il governo ha cercato di dare ai lavoratori degli strumenti (facoltativi) alternativi al ricorso al tribunale, per risolvere le loro controversie lavorative, il Pd grida allo scandalo? E di quale giustizia a pagamento parla Berretta, facendo intendere che il ricorso alla conciliazione e all’arbitrato sarebbe roba da ricchi? Vediamo per grandi linee di cosa si tratta e come funziona. Le commissione di conciliazione è istituita presso la direzione provinciale del lavoro. E’ composta dal direttore dell’ufficio stesso o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dall’istante, deve essere consegnata o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta del tentativo di conciliazione deve essere consegnata o spedita con raccomandata con ricevuta di ritorno a cura della stessa parte istante alla controparte. Dinanzi alla commissione il lavoratore può farsi rappresentare o assistere anche da un’organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. In qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine in caso di mancata riuscita, le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore, e possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, produce tra le parti gli effetti di cui all’articolo 1372 e all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile e ha efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 del codice a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata ai sensi dell’articolo 825.
Per Berretta e Damiano è meglio ricorrere al giudice del lavoro, e perdersi in lungaggini processuali e soldi spesi per gli avvocati, oppure tentare la via della conciliazione e dell’arbitrato ed avere tempi certi per la risoluzione della controversia al costo di una raccomandata con ricevuta di ritorno?

lunedì 22 settembre 2008

NOTE ALL'A.C. 1441-quater

Note sul disegno di legge “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (A.C. 1441-quater)”.

di Antonio Maglietta – 22 settembre 2008

Il testo disciplina diverse questioni sia in materia di lavoro privato che pubblico.
Innanzitutto il Governo si impegna ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi sul pensionamento anticipato dei lavoratori usuranti (art. 23), rispondendo quindi con i fatti a chi dalle parti del centrosinistra lamentava le dimenticanze dell’esecutivo sul tema.
Inoltre, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla riorganizzazione di una miriade di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Istituto superiore di sanità, Agenzia nazionale per i servizi sanitari, regionali, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Istituti zooprofilattici sperimentali, Croce rossa italiana, Lega italiana per la lotta contro i tumori, Agenzia italiana del farmaco, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa) con l’obiettivo di semplificare e snellire l’organizzazione e la struttura amministrativa di questi enti, razionalizzare e ottimizzare le spese e i costi di funzionamento, oltre a prevedere la possibilità per il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di emanare indirizzi e direttive nei confronti degli enti o istituti sottoposti alla sua vigilanza (art. 24). Una scelta sensata, soprattutto alla luce del ginepraio che si era venuto a creare negli anni, tra duplicazioni organizzative e funzionali e strutture ed organici poco produttivi e molto onerosi; insomma, una situazione insostenibile che aveva portato tali istituti ad essere più dei centri di spesa improduttiva che di attività scientifica.
L’art. 32 del disegno di legge, invece, riguarda il lavoro sommerso e nella specie, fermo restando le sanzioni previste dalla normativa in vigore, dispone l’introduzione di una sanzione amministrativa per l’impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico (nel dettaglio: da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo della sanzione è da euro 1.000 a euro 8.000 per ciascun lavoratore, maggiorato di euro 30 per ciascuna giornata di lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavoratore di cui ai periodi precedenti è aumentato del 50 per cento). Tuttavia, le sanzioni non trovano applicazione qualora, dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all’accertamento ispettivo oppure da altri adempimenti obbligatori precedentemente assolti, si evidenzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se trattasi di differente qualificazione. Si tratta di una giusta previsione che depura l’aspetto sanzionatorio da inutili giacobinismi ideologici che tendono solo a colpire il datore di lavoro senza alcun vantaggio per il lavoratore.
Gli articoli 37, 38 e 39 disciplinano in maniera innovativa alcuni aspetti del lavoro pubblico e mirano a legare le assunzioni al territorio, a promuovere la mobilità dei dipendenti pubblici e a dare la possibilità agli stessi di intraprendere attività professionali o imprenditoriali usando lo strumento dell’aspettativa.
L’art.37 prevede la territorializzazione delle procedure concorsuali, disponendo, tra le altre cose, che <>, oltre al fatto che anche i vincitori delle procedure di progressione verticale, al pari dei vincitori di concorso, dovranno permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
L’art. 38 si occupa di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni e prevede, tra le altre, che il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in cinque anni, per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell’amministrazione, si considera in posizione di esubero, con conseguente applicazione di quanto previsto dall’articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina le situazioni riguardanti le eccedenze di personale e la mobilità collettiva.
L’art. 39 dispone la possibilità per i dipendenti pubblici di essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell’anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, dando quindi una opportunità a coloro i quali vorrebbero intraprendere la via del lavoro privato senza rischiare pericolosi salti nel vuoto.
Per quanto riguardo l’art. 65 è importante sottolineare l’intervento per promuovere ed incentivare l’istituto della certificazione dei contratti di lavoro, introdotto dalla riforma Biagi (artt. 75-84 del decreto legislativo n.276/2003 ), allo scopo di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro, prevedendo che, nel valutare le motivazioni a base del licenziamento, il giudice faccia riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti non solo nei contratti collettivi, ma anche nei contratti di lavoro individuali, ove stipulati con l’assistenza e consulenza delle commissioni di certificazione.
L’art. 66, in materia di conciliazione ed arbitrato nelle controversie di lavoro, è il più corposo dal punto di vista normativo e sostituisce gli artt. 410 (tentativo di conciliazione), 411 (processo verbale di conciliazione), 412 (risoluzione arbitrale della controversia), 412–ter (Altre modalità di conciliazione previste dalla contrattazione collettiva), 414-quater (Altre modalità di conciliazione e arbitrato) del codice di procedura civile. L’obiettivo è quello di rendere più semplice il tentativo di conciliazione, cercando di evitare il ricorso all’autorità giudiziaria e di addivenire alla risoluzione della controversia in tempi rapidi.
Nel comma 1, relativamente alla sostituzione dell’attuale contenuto dell’art. 410 c.p.c. (tentativo obbligatorio di conciliazione), si specifica che anche chi intende proporre in giudizio le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, può promuovere un previo tentativo di conciliazione presso una apposita commissione istituita presso la direzione provinciale del lavoro. Inoltre, rispetto alla vecchia formulazione, si tipicizza la richiesta del tentativo di conciliazione e tale tentativo diventa una facoltà e non un obbligo.
Il comma 2, relativamente alla sostituzione dell’attuale contenuto dell’art. 411 c.p.c. (processo verbale di conciliazione), dispone che se la conciliazione riesce anche limitatamente viene redatto separato processo verbale che costituisce titolo esecutivo, a seguito di provvedimento del giudice su istanza della parte interessata (in pratica viene riformulata una parte del contenuto del vecchio art. 412 c.p.c. relativo al verbale di mancata conciliazione). Inoltre, si investe la commissione di conciliazione del potere di formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia, che se non accettata sarà comunque riassunta nel verbale con l’indicazione delle valutazioni delle parti. La commissione, quindi, rispetto alla vecchia formulazione dell’articolo, che la poneva in una posizione passiva, viene formalmente investita di un potere che la rende giustamente parte attiva nel procedimento.
Il comma 3, relativo alla risoluzione arbitrale della controversia di lavoro, sostituisce l’art. 412 c.p.c. (verbale di mancata conciliazione) e dispone che, in qualunque fase del tentativo di conciliazione o al suo termine in casi di mancata riuscita, le parti possono decidere di dare mandato alla commissione per la risoluzione arbitrale della controversia. Anche questo comma, quindi, amplia il potere di intervento della commissione, sempre più parte attiva del procedimento. Il lodo emanato a conclusione dell’arbitrato produce effetti tra le parti (di cui agli artt. 1372 e 2113 del codice civile) e ha efficacia di titolo esecutivo a seguito del provvedimento del giudice su istanza della parte interessata.
Il comma 4, che sostituisce l’art. 412-ter c.p.c. (arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi), dispone che la conciliazione può essere svolta altresì presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative. Rispetto alla vecchia formulazione dell’art.412-ter, che era molto farraginoso e subordinato alla mancata conciliazione ex art. 410 c.p.c., la nuova disposizione rende più facile il tentativo di conciliazione attraverso l’arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi.
Il comma 5 sostituisce l’art. 412-quater (impugnazione ed esecutività del lodo arbitrale) e disciplina altre modalità di conciliazione ed arbitrato ampliando la possibilità per le parti di addivenire ad una risoluzione della controversia senza investire l’autorità giudiziaria.
L’art. 67, invece, interviene sui termini di decadenza e sulle modalità di impugnazione del licenziamento ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 604 del 1966. Si dispone che il licenziamento deve essere impugnato entro centoventi giorni (prima erano sessanta) a pena di decadenza dalla comunicazione, o dalla comunicazione dei motivi ove non contestuale, con ricorso depositato nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Viene concesso quindi un termine più lungo e l’unico atto con cui è possibile l’impugnazione è rappresentato dal ricorso al giudice del lavoro, laddove in precedenza era possibile esperire l’azione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

CLICCA QUI PER LEGGERE IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE “Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (A.C. 1441-quater)

venerdì 19 settembre 2008

Innovare il pubblico impiego e ridurre il contenzioso giudiziale



di Antonio Maglietta

AntonioMaglietta@ragionpolitica.it

giovedì 18 settembre 2008

In questi giorni è in discussione nella commissione Lavoro di Montecitorio il disegno di legge del Governo recante «Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (A.C. 1441-quater)» . Il testo introduce una serie di disposizioni organiche ed innovative con l'obiettivo di snellire la burocrazia che incrosta e reprime il nostro mercato del lavoro.

Innanzitutto il Governo si impegna ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi sul pensionamento anticipato dei lavoratori usuranti (art. 23), questione rimasta in sospeso dalla precedente legislatura, rispondendo quindi con i fatti a chi dalle parti del centrosinistra lamentava le dimenticanze dell'esecutivo sul tema.

Inoltre, il governo ha deciso di mettere mano alla riorganizzazione della miriade di enti sottoposti alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (Istituto superiore di sanità, Agenzia nazionale per i servizi sanitari, regionali, Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Istituti zooprofilattici sperimentali, Croce rossa italiana, Lega italiana per la lotta contro i tumori, Agenzia italiana del farmaco, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa). Una scelta sensata, soprattutto alla luce del ginepraio che si era venuto a creare negli anni, tra duplicazioni organizzative e funzionali e strutture ed organici poco produttivi e molto onerosi; insomma, una situazione insostenibile che aveva portato tali istituti ad essere più dei centri di spesa improduttiva che di attività scientifica.

Ma la parte più interessante è quella sul lavoro pubblico (artt. 37-38-39) e sulla conciliazione e l'arbitrato nelle controversie nei rapporti di lavoro (art. 66). In Italia, pur avendo 3,5 milioni di dipendenti pubblici, ci sono paradossalmente uffici con carenze di organico. In un paese normale la questione si risolverebbe facendo leva sullo strumento della mobilità. Purtroppo la sindacalizzazione esasperata del comparto pubblico e norme poco incisive, che certo non invogliavano a spostarsi altrove, hanno fatto in modo che una azione molto semplice sulla carta divenisse un qualcosa di irrealizzabile. E allora il governo ha pensato bene di introdurre nel disegno di legge in questione una disposizione che prevede che il personale che oppone un reiterato rifiuto, pari a due volte in cinque anni, per giustificate e obiettive esigenze di organizzazione dell'amministrazione, si considera in posizione di esubero. Quando il provvedimento arriverà ad ottobre in aula ci saranno sicuramente delle rimostranze sul punto da parte dell'opposizione, anche perché forzare la mano sul pubblico impiego significa svegliare il can che dorme, desideroso di salvaguardare le inefficienze dell'ultima corposa enclave del sindacalismo nostrano e quindi un potenziale bacino elettorale.

Molto innovative le disposizioni riguardanti la conciliazione e l'arbitrato nei rapporti di lavoro che tendono a snellire le procedure, aumentare i poteri delle commissioni di conciliazione ed allargare le maglie dell'arbitrato irrituale. L'obiettivo è quello di incentivare la via della conciliazione e dell'arbitrato per la risoluzione di queste controversie, al posto della via giudiziale, al fine di alleggerire il lavoro dei tribunali e dare comunque soddisfazione alle parti in tempi brevi, senza aspettare appesi al filo, quindi, le decisioni giudiziali da tempi biblici. Da segnalare la novità che specifica che il tentativo di conciliazione potrà essere esperito anche dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato (art. 66, comma 1).

In pratica il governo ha deciso di introdurre una serie di disposizioni organiche in materia di lavoro pubblico e privato per sopperire ad una serie di carenze e sprechi inutili che negli anni hanno solo imbrigliato le energie dei lavoratori ed hanno intasato all'inverosimile la macchina della giustizia civile. Un paese moderno non può assolutamente più permettersi sprechi ed inefficienze. Il governo lo ha capito. Speriamo che sia lo stesso anche per l'opposizione.
Google