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giovedì 28 aprile 2011

L'Europa boccia il reato di clandestinità



di Antonio Maglietta
maglietta@ragionpolitica.it
giovedì 28 aprile 2011

Non solo l’Europa non aiuta attivamente ad affrontare le problematiche relative all’immigrazione clandestine ma ci mette pure i bastoni tra le ruote. Una recente sentenza della Corte di giustizia Ue (causa C-61/11 PPU, sentenza del 28 aprile 2011) ha sostanzialmente bocciato la norma italiana che prevede il carcere da uno a quattro anni per gli stranieri clandestini che non ottemperano ai provvedimenti di espulsione perché in contrasto con la direttiva europea sui rimpatri.

La Corte ha testualmente dichiarato che «la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2008, 2008/115/CE, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare i suoi artt. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo».

Secondo la Corte gli Stati membri non possono introdurre una pena detentiva, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale. Essi devono, invece, continuare ad adoperarsi per dare esecuzione alla decisione di rimpatrio, che continua a produrre i suoi effetti.

In pratica i giudici della Corte con sede in Lussemburgo ci dicono che dobbiamo chiudere entrambi gli occhi se un clandestino che ha ricevuto un regolare provvedimento di espulsione dalle autorità italiane non lascia il nostro paese. E’ bene chiarire, infatti, che l’intervento della magistratura comunitaria trasforma i provvedimenti di espulsione in semplici inviti ad abbandonare l'Italia entro sette giorni, rendendo evidentemente del tutto inefficace la lotta all’immigrazione clandestina. Ecco qual è la soluzione delle toghe comunitarie per contrastare la tratta degli esseri umani e per far rispettare le leggi dei singoli Stati in materia d’ingresso e soggiorno sul proprio territorio.

La sentenza, come se non bastasse, si permette di lasciare anche un’ipocrita porta aperta all’esigenza primaria di uno Stato di far rispettare le proprie leggi e salvaguardare i propri confini quando dichiara che «ciò non esclude la facoltà per gli Stati membri di adottare, nel rispetto dei principi della direttiva 2008/115 e del suo obiettivo, disposizioni che disciplinino le situazioni in cui le misure coercitive non hanno consentito di realizzare l’allontanamento di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sul loro territorio sia irregolare». Si ma con quali strumenti davvero utili per raggiungere l’obiettivo del rimpatrio? Su questo punto non è dato sapere come la pensano nella Corte. L’unica cosa certa che ci dicono i giudici è che la nostra normativa sul reato di clandestinità contrasta con una direttiva comunitaria. Due considerazioni. La prima: che fine faranno le disposizioni sul reato di clandestinità in Francia (un anno di reclusione più 3700 euro di ammenda; tre anni in caso di reiterazione) e Germania (reclusione da uno a 3 anni più sanzione pecuniaria)?La seconda. Nel momento in cui si mettono in discussione gli accordi di Schengen, uno dei pilastri su cui si fonda l’Unione europea, sarebbe anche il caso di porre mano anche alle disposizioni comunitarie relative ai rimpatri. Se non si sa bene cosa fare nel caso in cui non sia possibile ricorrere alle misure coercitive, se non lasciare liberi i clandestini di girare indisturbati sul nostro territorio, allora vuol dire che la direttiva non funziona e non è adeguata allo scopo che si prefigge e cioè quello di rimpatriare, con tutte le garanzie possibili, chi viola le disposizioni in materia di immigrazione.

FONTE

giovedì 30 agosto 2007

Autunno caldo: l'età pensionabile delle donne


di Antonio Maglietta - 25 agosto 2007


Dopo la chiusura dell'accordo a livello politico e sindacale sul tema del welfare, e la sottoscrizione del relativo protocollo del 23 luglio scorso, Romano Prodi ha tirato un sospiro di sollievo per lo scampato pericolo. Mai come in quei giorni di fine luglio il suo Governo è sembrato una barca alla deriva pronta a schiantarsi sugli scogli. Il pericolo, per ora, è scampato, anche se è lo stesso Prodi il primo a sapere che la materia resta incandescente per tanti motivi; se non altro perché quella unione di intenti registrata a fine luglio, già sgretolatasi sotto i colpi della sinistra radicale, ora dovrà essere tramutata in legge in autunno, probabilmente all'interno della prossima Finanziaria.
Sono tanti i problemi rimasti irrisolti, e sui quali la sinistra radicale ha promesso battaglia in Parlamento ed un fantomatico referendum da promuovere all'interno del suo elettorato di riferimento: lo scalone Maroni sostituito con tanti scalini, la lista dei lavori usuranti, i contratti a termine, l'abolizione della legge Biagi. Sul primo punto è bene ricordare che una delle ipotesi al vaglio dei tecnici del ministero dell'Economia, per trovare la copertura finanziaria per il superamento dello scalone, era l'innalzamento dell'età pensionabile per le donne o, addirittura, una sua equiparazione con quella degli uomini. L'ipotesi, come sappiamo, è tramontata e la soluzione è stata un'altra. Tuttavia è passato inosservato un ricorso (Causa C-46/07) presentato il 1º febbraio 2007 dalla Commissione delle Comunità europee alla Corte di Giustizia (rappresentanti: L. Pignataro-Nolin e M. van Beek, agenti) contro la Repubblica italiana. Un ricorso che, qualora andasse a buon fine, avrebbe effetti devastanti per gli equilibri politici del centrosinistra.
La Commissione ritiene che il regime pensionistico gestito dall'Inpdap (Istituto Nazionale della Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) costituisca un regime professionale discriminatorio contrario all'art. 141 CE, dal momento che prevede come età pensionabile generale per gli uomini 65 anni e per le donne 60. Ex art. 141 del Trattato CE:
1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
2. Per retribuzione si intende, a norma del presente articolo, il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo.
La parità di retribuzione, senza discriminazione fondata sul sesso, implica:
a) che la retribuzione corrisposta per uno stesso lavoro pagato a cottimo sia fissata in base a una stessa unità di misura;
b) che la retribuzione corrisposta per un lavoro pagato a tempo sia uguale per uno stesso posto di lavoro.
3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l'applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.
4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
La Commissione chiede alla Corte di dichiarare che, mantenendo una normativa in forza della quale i dipendenti pubblici hanno diritto a ricevere la pensione di vecchiaia ad età diverse a seconda che siano uomini o donne, la Repubblica italiana ha mancato agli obblighi di cui all'articolo 141 CE (e pertanto condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio). Se l'Italia sarà condannata, e quindi invitata a conformarsi alla decisione della Corte, cosa farà il governo Prodi? Aumenterà l'età pensionabile delle donne, portandola allo stesso livello di quella degli uomini, e provocare così le ire della sinistra radicale, che ai richiami giurisprudenziali di Bruxelles e dintorni (la Corte ha sede in Lussemburgo) preferisce, ancora, quelli ideologici dell'Avana? Deciderà di aprire un contenzioso con la Commissione, rischiando di subire l'apertura di una procedura d'infrazione, per restare attaccato alla poltrona (sempre se sarà ancora in sella...)? Inutile aspettarsi scelte di buon senso. Fino ad ora ha prevalso l'ideologia regressista della sinistra radicale e l'interesse di bottega o di «Botteghino».
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