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martedì 7 giugno 2011

E' un pasticcio il quesito referenderario sul nucleare



di Antonio Maglietta
maglietta@ragionpolitica.it
martedì 07 giugno 2011


La Corte Costituzionale ha dato il via libera al nuovo quesito sul nucleare così come riformulato dalla Cassazione dopo le modifiche introdotte dalla legge «omnibus» (Legge n. 75 del 2011). La decisione sarebbe stata presa unanimemente dai giudici dopo aver ascoltato i legali delle parti in camera di consiglio. Il referendum sul nucleare, quindi, si farà. Il punto però non è questo e neppure se andare a votare sì, no o astenersi. E' un altro. Questo nuovo quesito riformulato dalla Cassazione è utile o no allo scopo? Insomma nel caso in cui vincessero i «sì», sarà impedito il ritorno al nucleare nel nostro paese così come vorrebbero i promotori del referendum?

La questione è molto semplice. Prima dell'approvazione del decreto omnibus, poi convertito in legge, il quesito recitava: «Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare». Una richiesta chiara e semplice. Con un «sì» si chiedeva l'abrogazione della norma che prevedeva il ritorno all'atomo. Con il no o l'astensione la legge restava in vita e, con essa, il processo verso il nucleare.
Oggi, dopo l'approvazione della legge omnibus e l'intervento della Cassazione, il nuovo quesito, recante l'accattivante titolo «Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nazionale», recita: «Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'art. 5 del d.l. 31/03/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/05/2011 del n. 75?»
In pratica, con un titolo che certo non rispecchia quanto si chiederà ai cittadini, si sottoporrà al giudizio del corpo elettorale l'abrogazione della norma che dispone che non si debba procedere all'attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare (comma 1) e di quella che, inoltre, determina l'adozione entro un anno di una strategia energetica nazionale (comma 8). Dove è la norma che espressamente introduce il nucleare? Non c'è e nelle dieci pagine di motivazione depositate all'ufficio centrale per il referendum, i Supremi Giudici hanno sottolineato che all'articolo 5 «la norma pone in essere il meccanismo di temporanea sospensione» che è in realtà regolativa di un rinvio (non di una abrogazione o eliminazione della scelta nucleare) libero da qualsiasi vincolo temporale e rimette la riprese del nucleare, secondo quanto si afferma nel successivo comma 8 dell'articolo 5, ad un provvedimento adottabile dal consiglio dei ministri entro il termine di 12 mesi.

Come ben sanno tutte quelle persone che hanno letto le due disposizioni di cui si chiede l'abrogazione, in quei testi non c'è scritto esplicitamente da nessuna parte che il nostro paese debba ritornare al nucleare. Secondo la Cassazione, invece, in quei testi non c'è scritto quello che è stato messo nero su bianco ma, in realtà, una semplice moratoria di 12 mesi con una successiva ripresa del processo. Comunque sia, la vicenda, certamente di non facile interpretazione, ha prodotto il risultato paradossale che i cittadini saranno chiamati a esprimersi su un quesito che riporta un titolo che non rispecchia l'esplicito contenuto dello stesso. A giudizio della Cassazione, quindi, i cittadini dovranno dire, sempre se non sceglieranno la via dell'astensione, se sono d'accordo o meno con il contenuto implicito della norma di cui si chiede l'abrogazione. Un papocchio.

FONTE

mercoledì 1 giugno 2011

La Cassazione convalida il referendum sul nucleare



La Corte di Cassazione ha stabilito che il 12 e 13 giugno si terrà il referendum sul nucleare. E' stata così accolta l'istanza presentata dal Pd che chiedeva di trasferire il quesito sulle nuove norme appena votate nel decreto omnibus da poco convertito in legge: quindi la richiesta di abrogazione rimane la stessa, ma invece di applicarsi alla precedente legge si applicherà appunto alle nuove norme sulla produzione di energia nucleare (art. 5 commi 1 e 8).

«La corte si è riunita oggi e ha deciso che sarà tenuto il referendum con il trasferimento del quesito sui commi 1 e 8 dell'articolo 5 della nuova legge». Così il consigliere della Corte di cassazione, Raffaele Botta, ha comunicato ai giornalisti presenti di fronte all'ingresso del tribunale di piazza Cavour la decisione presa durante l'udienza. Botta ha poi spiegato che «il quesito dovrà essere riformulato». Secondo il consigliere «la corte ha ritenuto evidentemente che questi commi potrebbero consentire che comunque si proceda al programma di localizzazione e attuazione del programma. Ha quindi trasferito alla nuova legge il quesito. La decisione è presa a maggioranza».

E’ davvero singolare che la Corte abbia deciso che, in pratica, si possano raccogliere le firme necessarie per richiedere un referendum per l’abrogazione di una parte di una legge e che poi è possibile modificare il quesito e chiamare a votare i cittadini per l’abrogazione di parte di un’altra legge che dice cose diverse. Il quesito referendario, infatti, era stato presentato per dire no alla realizzazione sul territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare. La norma che si voleva abrogare faceva parte del decreto-legge recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», firmato il 25 giugno 2008 e convertito in legge con modificazioni il 6 agosto dello stesso anno: «Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo risultante per effetto di modificazioni ed integrazioni successive, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, limitatamente alle seguenti parti: art. 7, comma 1, lettera d: realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare?».

Ora, grazie ad un’istanza del Pd, accolta dalla Cassazione, la richiesta di abrogazione, che per questa novità dell’ultima ora dovrà prevedere per forza di cose un cambiamento del quesito, si rivolge ad una parte del cosiddetto decreto omnibus convertito nella Legge 26 maggio 2011, n. 75 e, nello specifico, ai commi 1 («Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare») e 8 («Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorità e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali») dell’art. 5 che dicono cose ben diverse. Il comma 1 dispone che non si debba procedere all’attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, andando incontro alle richieste di chi aveva promosso il referendum. Il comma 5, invece, determina l’adozione entro un anno di una strategia energetica nazionale, cosa di cui questo paese ha assolutamente bisogno, senza che venga assolutamente nominato il nucleare.

La scelta del Governo e della maggioranza che lo sostiene, con l’approvazione del decreto omnibus poi convertito in legge, era stata molto chiara: favorevole all'energia nucleare, ma con una pausa di riflessione sul tema della sicurezza, insieme con l'Unione europea. Il tutto per evitare che per la seconda volta (dopo il referendum del 1987 svolto a ridosso del disastro di Chernobyl dell’anno prima) sia l’emotività, provocata questa volta dai fatti in Giappone, a farci prendere una decisione su una scelta così importante per il Paese. L’art. 39 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), peraltro, dispone che «se prima della data dello svolgimento del referendum, la legge, o l'atto avente forza di legge, o le singole disposizioni di essi cui il referendum si riferisce, siano stati abrogati, l'Ufficio centrale per il referendum dichiara che le operazioni relative non hanno più corso». Quasi certamente la Cassazione ha fatto riferimento alla sent. n. 68/78 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questo articolo rispetto all'art. 75, comma 1, della Costituzione «limitatamente alla parte in cui non prevede che se l'abrogazione degli atti o delle singole disposizioni cui si riferisce il referendum venga accompagnata da altra disciplina della stessa materia, senza modificare né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettui sulle nuove disposizioni legislative». Ma qui la situazione è ben diversa.

Nella prima norma che si voleva abrogare, c’era un esplicito riferimento al ritorno al nucleare, nella seconda, invece, un blocco espresso delle procedure per rendere attuabile tale piano e la predisposizione di un piano energetico che non menzionava assolutamente l’atomo. Insomma erano stati modificati i principi ispiratori della disciplina precedente e i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti, tanto è vero che l’art. 5 della Legge 26 maggio 2011, n. 75 reca il titolo «Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari» e che il comma 2 del predetto dispone espressamente e senza alcun dubbio che «l'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato».

Ora la Cassazione, forzando con tutta evidenza la mano, ha deciso che il corpo elettorale dovrà pronunciarsi per l’abrogazione delle norme che prevedono già il blocco dell’attuazione del programma per il ritorno al nucleare e l’adozione di una strategia energetica nazionale perché, a loro avviso, queste disposizioni non dicono in realtà quello che c’è scritto nero su bianco. Si tratta di una decisione che sottopone al voto dei cittadini l’abrogazione di una sorta di ‘norma fantasma’ che ancora non c’è. Quasi un voler colpire l’intenzione ancor prima dell’attuazione. Un paradosso che, con tutto il rispetto, pone tante domande sul ruolo della Cassazione.

FONTE

giovedì 30 agosto 2007

Parte da Forza Italia un'iniziativa contro l'assenteismo


di Antonio Maglietta - 9 agosto 2007


Un'interrogazione presentata da Simone Baldelli (Forza Italia) ha fatto puntare i riflettori dei media su una norma, presente nell'ipotesi di contratto collettivo relativa al comparto ministeri, che prevedeva sanzioni più leggere, rispetto al precedente contratto, per gli assenteisti che manomettevano i cartellini marcatempo. La questione, da tema di carattere tecnico-giuridico, si è spostata sul piano politico allorquando lo stesso deputato azzurro, insieme al collega della Rosa nel Pugno Lanfranco Turci, ha promosso, sul punto in questione, una lettera aperta al governo, sottoscritta, in maniera trasversale, da onorevoli di centrodestra e centrosinistra: Enrico La Loggia (Forza Italia), Roberto Maroni (Lega Nord), Pietro Armani (Alleanza Nazionale), Angelo Compagnon (Udc), Nicola Rossi (Ulivo), Marco Boato (Verdi), Franco Grillini (Sinistra Democratica), Benedetto Della Vedova (Forza Italia), Cinzia Dato (Ulivo), Andrea Gibelli (Lega Nord), Felice Belisario (Italia dei Valori), Osvaldo Napoli (Forza Italia), Salvatore Buglio (Rosa nel Pugno), Bruno Mellano (Rosa nel Pugno), Carlo Castellani (Alleanza Nazionale), Angelo Piazza (Rosa nel Pugno), Ettore Peretti (Udc), Renato Galeazzi (Ulivo), Gianpaolo Dozzo (Lega Nord), Luigi Fabbri (Forza Italia), Carmelo Porcu (Alleanza Nazionale), Salvatore Greco (Udc), Mauro Del Bue (Dc per le Autonomie-Nuovo Psi). L'iniziativa, dal punto di vista tecnico, ha registrato anche il sostegno del professor Pietro Ichino, da tempo impegnato in una battaglia culturale contro il fenomeno della nullafacenza nel pubblico impiego.
Nella lettera si legge: «La preintesa sottoscritta dall'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni, l'organismo tecnico che svolge ogni attività relativa alla negoziazione e definizione dei contratti collettivi del personale dei vari comparti del pubblico impiego, ndr) determina... un grave alleggerimento del vigente regime sanzionatorio, già di difficile applicazione, che, ove la preintesa diventasse definitiva, risulterebbe del tutto inattuabile. Ci riferiamo, in particolare, all'introduzione di una nuova fattispecie nel codice disciplinare, specificamente riferita all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario, sanzionabile con il licenziamento solo in caso di recidiva plurima. Tale previsione finisce per rendere inapplicabile la sanzione, anche qualora i gravi episodi di assenteismo siano stati accertati in sede penale, ma non siano stati contestati dall'amministrazione». I promotori della lettera, inoltre, hanno espressamente chiesto al governo che «i prossimi contratti nazionali di lavoro del pubblico impiego prevedano comunque che l'eventuale sentenza che abbia accertato casi di assenteismo gravi, a tal punto da essere sanzionati dal giudice penale, determini il licenziamento disciplinare senza preavviso, come previsto dalla disciplina contrattuale vigente».
Lunedì scorso, con un'intervista apparsa sul quotidiano Il Messaggero, Massimo Masella Ducci Teri, presidente dell'ARAN, ha respinto le critiche sollevate dal fronte politico schierato contro gli assenteisti fraudolenti, affermando testualmente che: «Una sentenza della Cassazione ha stabilito che i cartellini marcatempo non sono atti pubblici. Quindi la loro falsificazione non può essere punita come "falso in atto pubblico". La violazione può essere sanzionabile solo se si configurano gli estremi di "truffa" ai danni dello Stato. Ma perché ci sia la truffa è necessario riconoscere una serie di comportamenti dolosi, e bisogna dimostrare che l'amministrazione ha subito un danno economicamente rilevante. C'era il rischio che le violazioni lievi non fossero più sanzionabili. Ecco perché abbiamo previsto nel contratto una punizione per chi ha semplicemente fatto il furbo, magari con un paio di giorni di assenza. E le sanzioni sono abbastanza forti, arrivano fino a sei mesi di sospensione. Il licenziamento resta possibile nei casi che implicano la truffa. In ogni caso, per escludere qualsiasi interpretazione bislacca di quell'articolo, in piena intesa con i sindacati, abbiamo deciso di aggiungere nei contratti una dichiarazione congiunta».
Da notare, comunque, che l'appello ha avuto il suo effetto, se la stessa Agenzia ha deciso di fare una aggiunta (seppur minima) alla pre-intesa per indirizzare la normativa su una linea maggiormente rigorista rispetto all'ipotesi iniziale. Quanto al merito della replica del presidente dell'ARAN, bisogna fare qualche considerazione sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione e di conseguenza sulle ipotesi sanzionatorie a carico degli assenteisti. E' vero che la Cassazione ha stabilito che i cartellini marcatempo non sono atti pubblici (essendo essi destinati ad attestare da parte del pubblico dipendente solo una circostanza materiale che afferisce al rapporto di lavoro, oggi soggetto a disciplina privatistica, tra lui e la Pubblica Amministrazione) e che quindi la loro falsificazione non può essere punita come «falso in atto pubblico» (Cass. pen., S.U., 11 aprile-10 maggio 2006, n. 15983), sconfessando, peraltro, un orientamento sostenuto, ex multis, da una sentenza emessa l'anno prima (Cass. pen., sez. V, 17 gennaio 2005, n. 5676). Ergo, il licenziamento, stante la citata giurisprudenza, è ipotizzabile solo nel caso di truffa ai danni dello Stato.
Tuttavia non è propriamente esatto dire che le sanzioni più lievi rischiavano di non essere più sanzionabili. Teoricamente erano sanzionabili anche in precedenza: non dal giudice ordinario, bensì da quello contabile. Infatti il fenomeno rientra nella tipologia del «danno da disservizio» rilevabile dalla Corte dei Conti. Peraltro, se il fenomeno viene alimentato dalla falsificazione dei cartellini marcatempo, il giudice contabile ha tutto il diritto di intervenire anche se la fattispecie rientra nel campo della disciplina privatistica. Infatti la Corte di Cassazione, con l'ordinanza del 22 dicembre 2003, n. 19667, in merito ai limiti della giurisdizione del giudice contabile, ha stabilito che «l'amministrazione svolge attività amministrativa non solo quando esercita funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato». Da ciò deriva che la giurisdizione contabile, secondo la Cassazione, non è più necessariamente ancorata al quadro di riferimento (diritto pubblico o privato) nel quale si colloca la condotta produttiva del danno, ma al dato essenziale costituito dall'avvenuta verificazione di un evento in danno di un'Amministrazione pubblica. Allora, in teoria, la falsificazione del cartellino marcatempo, rientrando nell'ipotesi di «danno da disservizio», poteva essere benissimo sanzionata dal giudice contabile senza che tale fattispecie fosse tipicizzata (ossia espressamente prevista) in un'ipotesi sanzionatoria ben precisa.
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